Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29
Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022
Art. 39
Presentazione delle istanze e contenuti minimi dello studio di incidenza. Provvedimento conclusivo. Modifiche all'articolo 89 della l.r. 30/2015
1. Nella rubrica dell'articolo 89 della l.r. 30/2015 dopo la parola: “
Presentazione
” sono inserite le seguenti: “delle istanze
”.2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente: “
Ai fini della valutazione di incidenza di piani e programmi il proponente presenta all’autorità competente, come individuata ai sensi dell’articolo 87, la seguente documentazione:
”.3. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 89 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:
“
b) istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, studio di incidenza avente i
contenuti dell’allegato G del
d.p.r. 357/1997 e conforme alle linee guida di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a).
”.4. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 89 della l.r. 30/2015 è sostituita dalla seguente:
“
b) istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata, studio di incidenza avente i contenuti dell’allegato G del
d.p.r. 357/1997 , e conforme alle linee guida di cui all’articolo 91, comma 1, lettera a).
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.