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Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

Art. 37
Valutazione di incidenza di piani e programmi. Modifiche all'articolo 87 della l.r. 30/2015
1. Al comma 1 dell'articolo 87 della l.r. 30/2015 , le parole: “
ai fini della valutazione d’incidenza di cui all’
Sito esternoarticolo 5 del d.p.r. 357/1997 ” sono sostituite dalle seguenti: “
ai fini della valutazione d’incidenza di cui all’
Sito esternoarticolo 5 del d.p.r. 357/1997
, istanza di screening di incidenza secondo i contenuti del format reso disponibile dal settore regionale competente oppure, nei casi di valutazione appropriata,
”.
2. Il comma 2 dell'articolo 87 della l.r. 30/2015 è sostituito dal seguente:
2. La valutazione d’incidenza di cui al comma 1, è effettuata dalle autorità competenti di cui al presente articolo entro i sessanta giorni successivi all’acquisizione dell’istanza di screening di incidenza o dello studio d’incidenza nei casi di valutazione appropriata da parte della struttura individuata per l’espletamento della relativa istruttoria, secondo l’ordinamento dell’ente competente. Le autorità competenti alla valutazione chiedono una sola volta le integrazioni dello stesso e, in tal caso, il termine di cui al presente comma decorre nuovamente dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste. La pronuncia di valutazione di incidenza contiene, ove necessario, condizioni d’obbligo in caso di screening di incidenza o prescrizioni in caso di valutazione appropriata, alle quali il proponente deve attenersi al fine di migliorare le ricadute sull'ambiente delle previsioni dei piani e dei programmi.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.