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Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

Art. 35
Provvedimento autorizzatorio unico. Modifiche all'articolo 73 bis della l.r. 10/2010
1. Al comma 1 dell'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 le parole: “
del provvedimento di
VIA favorevole
” sono sostituite dalle seguenti: “
dell’esito favorevole dell’istruttoria di VIA
”.
2. Il comma 4 dell'articolo 73 bis della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
4. L’autorità competente, con proprio atto, adotta la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi, che costituisce il provvedimento autorizzatorio unico di cui al comma 1. Nel caso in cui durante i lavori della conferenza emergano motivi che ostano al rilascio di uno o più dei titoli abilitativi richiesti, l'autorità competente invia al proponente la comunicazione di cui all'
Sito esternoarticolo 10 bis della l. 241/1990
. Ove il proponente, nel termine previsto, non invii le proprie osservazioni l'autorità competente provvede all’adozione della determinazione motivata di conclusione della conferenza. Ove il proponente, nel termine previsto, invii le proprie osservazioni, l'autorità competente provvede alla convocazione di una nuova riunione di conferenza ai fini del loro esame.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.