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Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

Art. 24
Consultazioni. Sostituzione dell’articolo 25 della l.r. 10/2010
1. L’articolo 25 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
Art. 25 - Consultazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 6, l’autorità procedente o il proponente comunica all’autorità competente la proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e l’avviso al pubblico contenente:
a) il titolo della proposta di piano o programma;
b) l’indicazione dell’autorità procedente o del proponente;
c) la data di avvio e la data di chiusura delle consultazioni;
d) una breve descrizione del piano e del programma e dei suoi possibili effetti ambientali;
e) l’indirizzo web e le modalità per la consultazione della documentazione e degli atti predisposti dal proponente o dall’autorità procedente nella loro interezza;
f) i termini e le specifiche modalità per la partecipazione del pubblico;
g) l’eventuale necessità della valutazione di incidenza.
2. La proposta di piano o programma, il rapporto ambientale, la sintesi non tecnica e l’avviso al pubblico sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’autorità competente e dell’autorità procedente, e sono depositati presso gli uffici dell’autorità competente e dell’autorità procedente o del proponente. Contestualmente la comunicazione della relativa pubblicazione è trasmessa in via
telematica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli uffici degli enti territoriali individuati ai sensi dell’articolo 19, a cura dell’autorità procedente o del proponente.
3. Entro il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione della documentazione e dalla comunicazione di cui al comma 2, chiunque può prendere visione della proposta di piano o programma e del relativo rapporto ambientale e presentare all’autorità competente e all’autorità procedente proprie osservazioni per iscritto, in formato elettronico, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.