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Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

Art. 22
Procedura di verifica di assoggettabilità. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 10/2010
1. Al comma 2 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010 , le parole: “
e, nei casi di particolare
difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo,
” sono soppresse.
2. Il comma 4 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010 è sostituito dal seguente:
4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 della presente legge, sentita l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente, ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS entro novanta giorni dalla
trasmissione di cui al comma 2. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari. Qualora l’autorità competente stabilisca di non assoggettare il piano o il programma al procedimento di VAS specifica i motivi principali di tale decisione in relazione ai criteri pertinenti elencati nell’allegato 1 e specifica le eventuali raccomandazioni per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull’ambiente.
”.
3. Al comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 10/2010 le parole: “
e le prescrizioni di cui al comma 4
” sono soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.