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Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

CAPO VIII
Sanità, welfare e coesione sociale
Sezione I
Disciplina del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005
Art. 65
Finanziamento delle aziende unità sanitarie locali. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 bis dell’articolo 27 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del Servizio sanitario regionale) le parole: “
conferenza delle società della salute
” sono sostituite dalle seguenti: “
conferenza regionale dei sindaci
”.
Art. 66
Finanziamento delle Società della salute. Modifiche all’articolo 71 quaterdecies della l.r. 40/2005
1. Alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 71 quaterdecies della l.r. 40/2005 le parole: “
individuati dagli enti locali consorziati
” sono soppresse.
Art. 67
Assetti organizzativi. Modifiche all’articolo 71 quindecies della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 71 quindecies della l.r. 40/2005 le parole: “
articolo 71 bis, comma 5
” sono sostituite dalle seguenti: “
articolo 71 bis, comma 3 ter
”.
2. Il comma 5 dell’articolo 71 quindecies della l.r. 40/2005 è abrogato.
3. Al comma 6 dell’articolo 71 quindecies della l.r. 40/2005 le parole: “
si avvalgono delle
” sono sostituite dalle seguenti: “
utilizzano
”.
Art. 68
Attività di trasporto sanitario di emergenza urgenza territoriale. Modifiche all’articolo 76 quater della l.r. 40/2005
1. Alla lettera c) del comma 1, dell’articolo 76 quater della l.r. 40/2005 le parole: “
ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b) ed e),
della legge regionale 22 maggio 2001, n. 25
( (Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sull'attività di trasporto sanitario)
” sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi della
legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83
(Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario) e del relativo regolamento di
attuazione emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° dicembre 2021, n. 46/R
”.
Art. 69
Elenco regionale. Modifiche all’articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005 le parole: “
ai sensi della
l.r. 25/2001 ” sono sostituite dalle seguenti: “
ai sensi della
legge regionale 30 dicembre 2019, n. 83
(Disciplina delle autorizzazioni e della vigilanza sulle attività di trasporto sanitario)
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 76 quinquies della l.r. 40/2005 le parole: “
di cui all'
articolo 5 della l.r. 25/2001 ” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui all’
articolo 10 della l.r. 83/2019 ”.
Art. 70
Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale. Sostituzione dell’articolo 101 bis della l.r. 40/2005
1. L’articolo 101 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente
Art. 101 bis - Procedure concorsuali e selettive per il reclutamento del personale
1. L’ESTAR può espletare concorsi e procedure selettive in forma unificata per il reclutamento del personale delle aziende sanitarie e delle società della salute comprese in ciascuna area vasta. In tale ipotesi si applica la normativa concorsuale vigente per il personale del servizio sanitario, fatto salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni:
a) le funzioni relative alla scelta ed alla designazione del presidente e dei componenti delle commissioni, che la disciplina vigente attribuisce rispettivamente al direttore generale e al collegio di direzione dell'azienda sanitaria, sono attribuite al direttore generale ed al collegio di direzione dell’azienda sanitaria o al direttore della società della salute che per prima ha richiesto l’espletamento del concorso;
b) il presidente ed i componenti delle commissioni per i sorteggi di componenti delle commissioni esaminatrici sono individuati tra il personale amministrativo delle aziende sanitarie e delle società della salute dell’area vasta e dell'ESTAR;
c) i presidenti delle commissioni esaminatrici e quei componenti delle stesse che la disciplina vigente prevede vengano nominati tra il personale in servizio nella singola azienda sono individuati tra il personale in servizio nelle aziende sanitarie e nelle società della salute dell’area vasta;
d) le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da un dipendente amministrativo delle aziende sanitarie e delle società della salute dell’area vasta oppure dell’ESTAR.
2. Le graduatorie dei concorsi e delle selezioni espletate dall'ESTAR, ancorché in forma non
unificata, sono utilizzate da tutte le aziende sanitarie e le società della salute comprese nell'area vasta. Alle graduatorie possono attingere anche le aziende sanitarie e le società della salute delle altre aree vaste.
”.
Sezione II
Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti. Modifiche alla l.r. 40/2021
Art. 71
Nomina della Commissione regionale per la prevenzione dei rischi da radiazioni ionizzanti. Modifiche all'articolo 23 della l.r. 40/2021
1. Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 5 novembre 2021 n. 40 (Disposizioni attuative del Sito esternod.lgs.31 luglio 2020, n. 101 “Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96729/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'Sito esternoarticolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ”. Abrogazione della l.r. 32/2003 ), le parole: “
e comunque, non oltre la data della sua naturale scadenza
” sono soppresse.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.