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Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

CAPO VI
Organizzazione e personale
SEZIONE I
Organizzazione e ordinamento del personale. Modifiche alla l.r. 1/2009
Art. 52
Delega di funzioni dirigenziali. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 1/2009
1. Al comma 2 dell’articolo 10 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) le parole: “
non superiore a tre anni e,
” sono soppresse.
Art. 53
Rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 1/2009
a) nel primo periodo le parole: “
di diritto privato,
” sono soppresse;
b) il secondo periodo è soppresso.
2. Al comma 1 bis dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: “
di diritto privato,
” sono soppresse.
3. Al comma 3 dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 le parole: “
La sottoscrizione del contratto di cui al comma 1 con dirigenti regionali comporta la novazione del rapporto di lavoro in atto. Il servizio prestato in forza del contratto è utile
” sono sostituite dalle seguenti: “
Gli incarichi di cui ai commi 1 e 1 bis, attribuiti a dirigenti regionali, sono utili
”.
4. Il comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
4. Alla cessazione del contratto il dirigente regionale conserva l’inquadramento giuridico ed economico posseduto prima della sottoscrizione dello stesso.
”.
Art. 54
Cessazione del Direttore generale e dei direttori dall'incarico. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 1/2009
1. Nella rubrica dell’articolo 16 della l.r. 1/2009 le parole “
dell’incarico
” sono sostituite dalle seguenti: “
dall’incarico
”.
2. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 1/2009 è soppresso.
3. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 16 della l.r. 1/2009 sono abrogati.
Art. 55
Reclutamento del personale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 1/2009
a) le modalità di reclutamento del personale tramite selezione dall’esterno
”.
2. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 sono aggiunte le seguenti parole: “
anche attraverso l’utilizzo di modalità informatiche e digitali
”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
3 bis. I bandi e gli avvisi di selezione assicurano ai soggetti con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la possibilità di usufruire di prove sostitutive, strumenti compensativi nonché di un prolungamento dei tempi per lo svolgimento delle prove, in coerenza con quanto previsto dalla normativa nazionale.
”.
4. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
3 ter. Il regolamento di cui all’articolo 69 disciplina le modalità e le procedure attuative di quanto stabilito dal comma 3 bis.
”.
5. Il comma 8 bis dell’articolo 24 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
8 bis. L’amministrazione, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, attiva le procedure di mobilità di cui all’articolo 27, commi 2 e 3.
”.
Art. 56
Requisiti generali per l'accesso. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 1/2009
1. Il comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
1. L’accesso all’impiego regionale richiede il possesso dei seguenti requisiti generali:
a) essere cittadino italiano oppure, fermo restando l’adeguata conoscenza della lingua italiana:
1) essere familiare di cittadino italiano, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
2) essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea (UE);
3) essere familiare di cittadino di uno stato membro dell’UE privo della cittadinanza di uno stato membro dell’UE, in possesso del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
4) essere cittadino di paese terzo, in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;
b) la maggiore età;
c) l’idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni inerenti all’impiego;
d) il titolo di studio prescritto dal bando.
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 25 è sostituito dal seguente:
2. L’accesso all’impiego regionale di soggetti privi della cittadinanza italiana è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’
Sito esternoarticolo 38, comma 2, del d.lgs. 165/2001
.
”.
Art. 57
Posti disponibili da coprire mediante selezione. Sostituzione dell’articolo 27 della l.r. 1/2009
1. L’articolo 27 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
Art. 27 - Posti disponibili da coprire mediante selezione
1. I posti disponibili da coprire mediante le procedure selettive di cui all’articolo 24, comma 1, lettera a), previsti nel Piano triennale dei fabbisogni di personale possono essere coperti mediante scorrimento delle graduatorie in corso di validità.
2. Ai fini di cui all’articolo 29, comma 2, la competente struttura regionale pubblica sul sito istituzionale avviso di selezione per la copertura dei posti disponibili da ricoprire previsti nel Piano triennale dei fabbisogni con l’indicazione di eventuali requisiti specifici richiesti e, per i posti non dirigenziali, dei relativi profili professionali. Entro i trenta giorni successivi i dipendenti di altre amministrazioni possono presentare la domanda di trasferimento. Per motivate esigenze della Regione il termine di presentazione delle domande può essere ridotto a quindici giorni.
3. La verifica della professionalità posseduta in relazione ai posti da ricoprire e ai profili professionali interessati è effettuata da apposita commissione nella quale è rappresentata la struttura presso cui il dipendente deve essere assegnato. La verifica è effettuata in base ai contenuti del curriculum e al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti e, per i dipendenti riconosciuti in possesso delle caratteristiche necessarie, tramite colloquio.
”.
Art. 58
Mobilità, comando, distacco e assegnazione temporanea. Aspettativa per rapporti di lavoro presso altra pubblica amministrazione. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 1/2009
1. Dopo il comma 9 dell'articolo 29 della l.r. 1/2009 , è inserito il seguente:
9.1. La disposizione di cui all'articolo 30, comma 1 quinquies, primo periodo,
Sito esternodel d.lgs. 165/2001
non si applica ai comandi e ai distacchi di personale regionale presso enti dipendenti, enti vigilati e aziende ed enti del servizio sanitario regionale, nonché ai comandi e ai distacchi del personale dei suddetti enti ed aziende presso la Regione.
”.
Art. 59
Piano delle azioni positive. Modifiche all’articolo 36 della l.r. 1/2009
e) prevenire situazioni di discriminazione diretta e indiretta, limitazioni alle opportunità di partecipazione alla vita aziendale e all’accesso ai meccanismi di avanzamento e progressione della carriera, nonché molestie e molestie sessuali;
”.
Sezione II
Reclutamento speciale. Modifiche alla l.r. 32/2018
Art. 60
Ambito soggettivo di applicazione. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2018
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 28 giugno 2018 (Disposizioni in materia di reclutamento speciale finalizzate al superamento del precariato. Modifiche alla l.r. 1/2009 in materia di capacità assunzionale e assegnazione temporanea dei dipendenti) le parole: “
31 dicembre 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre 2023
”.
2. Alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 32/2018 le parole: “
31 dicembre 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
31 dicembre 2022
”.
Art. 61
Limiti assunzionali e dotazione organica. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 32/2018
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 32/2018 le parole: “
, stanziate ai sensi del comma 1,
” sono soppresse.
Sezione III
Accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche alla l.r. 14/2022
Art. 62
Applicazione dell’articolo 68 del CCNL Area dirigenza funzioni locali. Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 14/2022
1. L’articolo 7 della legge regionale 10 maggio 2022, n. 14 (Disposizioni in materia di accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche alla l.r. 1/2009 ) è abrogato.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.