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Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

CAPO V
Mobilità e infrastrutture
Art. 49
Collegio dei revisori dei conti. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 23/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale 8 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell’Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005 ) le parole: “
27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge di documenti contabili)
” sono sostituite dalle seguenti: “
27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e
dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)
”.
Art. 50
Piani regolatori portuali. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 23/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 23/2012 le parole: “
47 ter, comma 2,
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio)
” sono sostituite dalle seguenti: “
86, comma 3,
della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65
(Norme per il governo del territorio)
”.
2. Al comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 23/2012 , le parole: “
16 della
l.r. 1/2005 ” sono sostituite dalle seguenti: “
18 della
l.r. 65/2014 ”.
3. Al comma 7 dell’articolo 15 della l.r. 23/2012 , le parole: “
19 e 20 della
l.r. 1/2005 ” sono sostituite dalle seguenti: “
37 e 38 della
l.r. 65/2014 ”.
4. Al comma 10 dell’articolo 15 della l.r. 23/2012 , le parole: “
16 e 17 della
l.r. 1/2005 ” sono sostituite dalle seguenti: “
18 e 19 della
l.r. 65/2014 ”.
Art. 51
Accordi di pianificazione necessari per l’approvazione dei piani regolatori portuali. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 23/2012
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 23/2012 le parole: “articolo 9 della l.r. 1/2005 ” sono sostituite dalle seguenti: “articolo 10 della l.r. 65/2014 ” e le parole “
articoli 21, 22 e 23
della l.r.1/2005 ” sono sostituite dalle seguenti:
“articoli 41, 42 e 43
della l.r. 65/2014 ”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.