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Legge regionale 5 agosto 2022, n. 29

Legge di manutenzione dell’ordinamento regionale 2022.

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

CAPO III
Attività produttive
Sezione I
Commercio
Art. 44
Vendita per corrispondenza, tramite televisione, altri sistemi di comunicazione e commercio elettronico. Modifiche all’articolo 75 della l.r. 62/2018
1. Il comma 1 dell’articolo 75 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), è sostituito dal seguente:
1. L'esercizio della vendita al dettaglio per corrispondenza, tramite televisione, con altri sistemi di comunicazione e tutte le operazioni commerciali svolte online e disciplinate dal
Sito esternodecreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70
(Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico) sono soggette a SCIA, ai sensi degli articoli 19 o 19 bis
Sito esternodella l. 241/1990
, da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale si intende avviare l'attività. La SCIA non è richiesta qualora la forma speciale di vendita sia accessoria ad altra attività di vendita della medesima tipologia.
”.
Art. 45
Sanzioni per l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, di commercio all’ingrosso, per la vendita della stampa quotidiana e periodica e per le forme speciali di commercio al dettaglio. Modifiche all’articolo 113 della l.r. 62/2018
1. Nella rubrica dell’articolo 113 della l.r. 62/2018 , dopo le parole: “
commercio al dettaglio in sede fissa,
” sono inserite le seguenti: “
di commercio all’ingrosso,
”.
Sezione II
Consorzio ZIA
Art. 46
Costituzione e partecipazione. Modifiche all'articolo 4 della l.r. 44/2019
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all'articolo 32 quater della l.r. 82/2015 ), le parole: “
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Massa-Carrara
” sono sostituite dalle seguenti: “
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Toscana Nord-Ovest
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.