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Legge regionale 2 agosto 2022, n. 28

Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

Art. 8
Decadenza e revoca. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 38/2004
1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 38/2004 sono aggiunte le parole: “
, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 bis.
”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
1 bis. Il comune effettua una valutazione caso per caso con riferimento alla pronuncia di decadenza nell’ipotesi in cui il concessionario sia costituito in forma di impresa commerciale e faccia ricorso alle procedure di composizione della crisi d’impresa, qualora garantisca la continuazione dell’attività aziendale.
”.
3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 28 della l.r. 38/2004 è inserito il seguente:
1 ter. Nei casi di cui al comma 1 bis, il provvedimento con il quale il comune decide di pronunciare la decadenza è adeguatamente motivato in relazione all’esistenza di elementi d’interesse pubblico alla decadenza dalla concessione, anche in ragione della tutela delle fonti.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.