Legge regionale 2 agosto 2022, n. 28
Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 .
Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022
Art. 1
Funzioni regionali. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 38/2004
1. Al comma 3 ter dell’articolo 6 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 38 (Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali), le parole: “
delle strutture regionali territoriali
” sono sostituite dalle seguenti: “della struttura regionale competente
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.