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Legge regionale 2 agosto 2022, n. 28

Norme per la disciplina della ricerca, della coltivazione e dell'utilizzazione delle acque minerali, di sorgente e termali. Modifiche alla l.r. 38/2004 .

Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12 agosto 2022

Art. 2
Programmazione e raccordo con le norme di tutela ambientale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 38/2004
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:
1. La Regione promuove la qualificazione del patrimonio delle acque minerali, di sorgente e termali, nonché lo sviluppo qualificato delle connesse attività economiche, mediante gli interventi previsti dalla
legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71
(Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese). Essa realizza altresì specifici interventi sia per la valorizzazione delle acque minerali, sia per la promozione dell'offerta turistico-termale, mediante le attività di promozione economica di cui all’
articolo 2 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22
(Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla
l.r. 53/2008
in tema di artigianato artistico e tradizionale).
”.
3. Il comma 4 dell’articolo 7 della l.r. 38/2004 è sostituito dal seguente:
4. La Regione assicura altresì la coerenza delle attività di cui al comma 3 con la
legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69
(Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007) e con la
legge regionale 8 dicembre 2015, n. 80
(Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.