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Legge regionale 6 luglio 2022, n. 24

Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005.

Bollettino Ufficiale n. 35 del 15 luglio 2022



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, comma terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’11 dicembre 2019 (COM/2019/640 final) “Il Green Deal europeo”;


Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni” dell’8 luglio 2020 “Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra”;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, gli articoli 284 e 287;


Visto il regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), Sito esternodel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 );


Visto il regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica   16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'Sito esternoarticolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 19 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.d.lgs.102/2014);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 (Attuazione della direttiva UE 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 17 della legge 12 agosto2016, n.170 );



Visto il Sito esternodecreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 28 febbraio 2020, n.8 , e, in particolare, l’articolo 42 bis;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 (Attuazione della direttiva UE 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).


Visto il Sito esternodecreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE).


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 );


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alla legge regionale 39/2005 , alla l.r.87/2009 e alla l.r.22/2015 );


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, favorevole con raccomandazioni, espresso nella seduta del 16 dicembre 2021;


Considerato quanto segue:


1. A seguito del riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze, in attuazione della riforma di cui alla Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni), la Regione ha attribuito a sé le funzioni di controllo relative all’osservanza degli obblighi da rispettare per l’esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione, funzioni precedentemente attribuite, mediante la l.r. 39/2005 , alle province;


2. La maggior parte delle province esercitavano le funzioni di controllo relative all’osservanza degli obblighi da rispettare per l’esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione attraverso società di capitali a partecipazione pubblica;


3. La Regione ha curato il processo di fusione nell’Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A. delle società, costituite dalle province;


4. Concluso il processo di fusione delle società in ARRR S.p.A., in attuazione di quanto stabilito dalla l.r. 85/2016 , la Regione si avvale di ARRR S.p.A. per esercitare le funzioni relative a verifica e controllo degli impianti termici e attestati di prestazione energetica, sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione e la gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e dei soggetti ispettori con tenuta dei relativi elenchi;

5. Occorre, alla luce del nuovo assetto societario, nonché del nuovo contesto internazionale di politiche concernenti l’energia e l’economia circolare, rideterminare e razionalizzare le attività istituzionali di ARRR S.p.A., procedendo alla modifica di talune disposizioni della l.r. 87/2009 ;


6. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, è necessario stabilire le modalità di determinazione degli oneri e dei contributi dovuti per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici e per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici;


7. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, inoltre, ai fini della semplificazione e razionalizzazione degli oneri amministrativi e di contribuzione posti a carico di utenti e operatori del settore, occorre prevedere che i contributi a copertura dei costi per l’attività di vigilanza sugli attestati di prestazione energetica, siano versati direttamente alla Regione, in analogia a quanto già stabilito per i contributi a copertura delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici;


8. Occorre aggiornare la l.r. 39/2005 prevedendo le sanzioni che possono essere applicate dalla Regione nel caso di riscontrate irregolarità durante le attività di accertamento e ispezione relative agli impianti termici ed attestati di prestazione energetica, in parte adeguando la l.r. 39/2005 alla normativa statale di riferimento ed in parte prevedendo nuove sanzioni amministrative, relativamente alla mancata osservanza degli obblighi fissati dalla presente legge;


9. È necessario colmare un vuoto nella normativa regionale, chiarendo nell’ambito delle funzioni dei comuni, che tali enti applicano le sanzioni previste dall’Sito esternoarticolo 15, comma 10, del d.lgs. 192/2005 in caso di violazione degli obblighi di indicazione dei parametri energetici negli annunci di vendita e locazione degli immobili;


10. Alla luce delle disposizioni introdotte dal Sito esternod.lgs. 183/2017 , che hanno modificato e integrato la Sito esternoparte V del d.lgs. 152/2006 , si rende necessario istituire il registro dei medi impianti termici civili ai sensi dell’Sito esternoarticolo 284, comma 2 quater, del d.lgs.152/2006 da integrarsi nel Sistema informativo efficienza energetica Regione Toscana (SIERT), affidandone la gestione e l’aggiornamento ad ARRR S.p.A.;


11. Occorre specificare che, nel rispetto di quanto stabilito dall'Sito esternoarticolo 4, comma 1 quinquies, del d.lgs.192/2005 , il SIERT assicura l'integrazione delle informazioni sul controllo, sull'accertamento e sull'ispezione degli impianti termici degli edifici contenute nel modulo del catasto regionale impianti termici (CIT) con quelle presenti nel modulo di attestato di prestazione energetica (APE) relativamente a quanto risulta dai dati contenuti nel Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica (SIAPE);


12. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, richiamata al precedente punto 11, occorre specificare che il contributo di cui all’articolo 23 octies, comma 2, della l.r. 39/2005 non è dovuto dai manutentori degli impianti termici in quanto il costo di sviluppo, gestione e manutenzione del SIERT è da considerarsi compreso nell’ambito del contributo di cui all’articolo 23 septies, comma 1, della l.r. 39/2005 ;


13. In attuazione della normativa statale di riferimento, è necessario determinare l'ammontare del contributo dovuto dai soggetti tenuti alla trasmissione dell'APE, a copertura delle attività di monitoraggio e controllo dell'attestato stesso;


14. È necessario determinare gli oneri dovuti dai professionisti che usufruiscono del SIERT, a copertura dei costi di manutenzione, implementazione e gestione del medesimo SIERT;


15. In sede di prima applicazione è opportuno stabilire direttamente in legge l’ammontare e la data di decorrenza del pagamento del corrispettivo dovuto per lo svolgimento delle attività di vigilanza di cui all’articolo 23 septies, comma 1, e all’articolo 23 octies, commi 1 e 2, della l.r. 39/2005 ;


16. È necessario precisare che, ad eccezione dell'articolo 11, dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;


17.È necessario prevedere che la Giunta regionale relazioni alla competete commissione consiliare, al termine del primo anno di attività, sulla determinazione del contributo di cui all’articolo 23 octies, comma 1, per la verifica e controllo degli APE;


18. È necessario precisare che il contributo di cui al precedente punto 17 è dovuto a far data dal 1° ottobre 2022;


Approva la presente legge

CAPO I
Funzioni di ARRR S.p.A., a seguito del riordino delle competenze della Regione. Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 )
Art. 1
Attività istituzionali di ARRR S.p.A..Sostituzione dell’articolo 5 bis della l.r. 87/2009
L’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ), è sostituito dal seguente:
Art. 5 bis Attività istituzionale di ARRR S.p.A.
1. Sono classificate attività istituzionali a carattere continuativo le attività di cui all’articolo 5, comma 1, dalla lettera a) alla lettera e).
2. Sono classificate attività istituzionali a carattere non continuativo le attività di cui all’articolo 5, comma 1, dalla lettera f) alla lettera n).
”.
Art. 2
Modalità di determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività di ARRR S.p.A.. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 87/2009
b) la determinazione del corrispettivo annuale a copertura delle attività istituzionali a carattere continuativo e, se presenti, delle attività a carattere non continuativo, da determinarsi ai sensi dell’articolo 11 ter;
”.
Art. 3
Modalità di finanziamento delle attività di ARRR S.p.A.. Modifiche all’articolo 11 ter della l.r. 87/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 11 ter della l.r. 87/2009 , la parola: “
contributo
” è sostituita dalla seguente: “
corrispettivo
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 11 ter della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:
2. Le attività istituzionali a carattere non continuativo di cui all'articolo 5 bis, comma 2, se richieste, sono finanziate mediante l'erogazione di corrispettivi il cui ammontare è determinato, nel rispetto dei requisiti della normativa vigente in materia di società aventi
caratteristiche “in house”, all’interno del piano annuale delle attività di cui all’articolo 7.
”.
CAPO II
Riordino delle competenze regionali nella materia dei controlli sugli impianti termici e sugli attestati di prestazione energetica. Adeguamento alla normativa statale di riferimento. Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);
Art. 4
Finalità e obiettivi delle politiche regionali alla luce delle nuove politiche europee e nazionali. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 39/2005
1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), sono aggiunte le seguenti:
h bis) promozione della transizione ecologica nell’ambito dello “European Green Deal”, contenuto nella comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’11 dicembre 2019 (COM/2019/640 final), anche in coerenza con le politiche delineate nella comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni” dell’8 luglio 2020 “Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra”;
h ter) promozione dello sviluppo e attivazione di forme di azione collettiva e di economie collaborative, quali le comunità energetiche dei cittadini (CEC) e le comunità di energia rinnovabili (CER), quali punti focali della transizione energetica e una sicura opportunità per la creazione di nuovi modelli di Green Economy basati sulla generazione distribuita, il localismo energetico ed il contrasto alla povertà energetica, in attuazione del
Sito esternodecreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
(Attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e del
Sito esternodecreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210
(Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE) .
”.
Art. 5
Coordinamento delle modifiche legislative e adeguamento alla normativa statale. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 39/2005
1. Alla lettera h quater) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 39/2005 le parole: “
il riconoscimento dei soggetti certificatori
;” sono abrogate.
h sexies) organizza e promuove le attività di tenuta e aggiornamento del registro per l’iscrizione dei medi impianti termici civili, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 284, comma 2 quater, del d.lgs. 152/2006
;
”.
3. Al comma 1 bis dell’articolo 3 della l.r. 39/2005 , le parole “
lettere h) e h) quater
” sono sostituite dalle seguenti: “
lettere h), h quater) e h sexies)
”.
Art. 6
Funzioni dei comuni. Applicazione della sanzione in caso di violazioni degli obblighi relativi ai parametri energetici. Modifiche all’articolo 3 ter della l.r. 39/2005
e ter) applicano la sanzione amministrativa di cui all’
Sito esternoarticolo 15, comma 10, del d.lgs. 192/2005
, relativamente agli edifici ubicati nel territorio di competenza.
”.
Art. 7
Sistema informativo regionale sull’efficienza energetica. Sostituzione dell’articolo 23 ter della l.r. 39/2005
1. L'articolo 23 ter della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 23 ter Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica
1. Nel rispetto degli standard tecnici di trasmissione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), la Regione istituisce il sistema informativo regionale sull’efficienza e sulla certificazione energetica degli edifici e dei relativi impianti, di seguito denominato “ sistema informativo regionale sull’efficienza energetica” (SIERT), nell'ambito del sistema informativo regionale di cui all'
articolo 15 della legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54
(Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza), tenuto conto dei contenuti del sistema informativo geografico regionale di cui all'
articolo 55 della l.r. 65/2014
.
2. Il SIERT è accessibile dai soggetti indicati dall'articolo 23 quater, comma 1, assicura la gestione e l'interazione reciproca dei dati in esso contenuti ed è composto da due moduli:
a) modulo del catasto degli impianti termici (modulo CIT) che comprende il catasto degli impianti di climatizzazione ed il registro dei medi impianti termici civili di cui all’
Sito esternoarticolo 284, comma 2 quater, del d.lgs. 152/2006
, nonché gli elenchi, di cui all'articolo 22 bis, comma 2, degli organismi e dei soggetti a cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici di cui all’articolo 22 bis, comma 2;
b) modulo degli attestati di prestazione energetica (modulo APE) che comprende l'archivio informatico degli attestati di prestazione energetica nonché gli elenchi di cui all'articolo 22 bis, comma 2, degli organismi e dei soggetti a cui affidare le attività di attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui all'articolo 22 bis, comma 2;
3. Nel modulo di cui al comma 2, lettera a), è ricompreso l’accatastamento degli apparecchi alimentati a biocombustibile solido, a prescindere dalla loro potenzialità, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2, comma 1, lettera l- tricies),
Sito esternodel d.lgs. 192/2005
. Mediante deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità attraverso le quali provvedere all’accatastamento, alla gestione e alla manutenzione di tali impianti termici
4. Nel rispetto di quanto stabilito dall'
Sito esternoarticolo 4, comma 1 quinquies, del d.lgs. 192/2005
e secondo le modalità indicate dal decreto del Presidente della Repubblica previsto da tale articolo, il SIERT assicura l'integrazione delle informazioni sul controllo, sull'accertamento e sull'ispezione degli impianti termici degli edifici contenute nel modulo CIT con quelle presenti nel modulo APE relativamente a quanto risulta dai dati contenuti nel Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica (SIAPE).
5. Avvalendosi di idonei supporti informatici e secondo le modalità e i tempi indicati dal regolamento di cui all'articolo 23-sexies, i distributori di combustibile e di energia elettrica per gli impianti termici degli edifici comunicano con cadenza annuale alla Regione le informazioni relative all'ubicazione e alla titolarità di tutti gli impianti riforniti in un arco annuale di riferimento, nonché i relativi dati di consumo.
6. Con decreto del dirigente della struttura regionale competente sono disciplinate le modalità di organizzazione, di gestione e di implementazione del sistema informativo regionale sull'efficienza energetica.
Art. 8
Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sanzioni in caso di irregolarità o violazioni relative agli obblighi di compilazione o trasmissione degli attestati di prestazione energetica. Sostituzione dell'articolo 23 quinquies alla l.r. 39/2005
1. L'articolo 23 quinquies della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 23 quinquies Sanzioni e controlli sul rendimento energetico degli edifici. Sanzioni in caso di irregolarità o violazioni relative agli obblighi di compilazione o trasmissione degli attestati
di prestazione energetica.
1. L'inosservanza dell'obbligo di invio da parte dei distributori di combustibile e di energia elettrica dei dati ai sensi dell'articolo 23 ter, comma 4, secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, lettera f), comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da
euro 1.000,00 ad euro 6.000,00.
2. Ferme restando le sanzioni previste dall'
Sito esternoarticolo 15 del d.lgs. 192/2005
in materia di controllo sugli impianti termici, l'inosservanza dell'obbligo di invio al sistema informativo regionale del rapporto di controllo dell'impianto termico, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da euro 60,00 a euro 360,00 per ogni rapporto non trasmesso.
3. Nel caso di omesso pagamento della sanzione di cui al comma 2, nei termini dati e fino alla relativa regolarizzazione, il manutentore è sospeso dall'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter.
4. In caso di irregolarità riscontrate per più di cinque volte nell’arco di dodici mesi nella compilazione o trasmissione del rapporto di controllo di efficienza energetica dell'impianto termico o dell’attestato di prestazione energetica, nonché nell’assolvimento dei contributi di cui all’articolo 23 septies, la Regione sospende l’accesso al sistema informativo regionale sull’efficienza energetica, per un periodo determinato tra un minimo di sette giorni ed un massimo di centottanta giorni, previa apposita comunicazione che indichi le violazioni commesse ed i termini di adeguamento delle pratiche oggetto del provvedimento di sospensione, secondo il procedimento disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 23 sexies, lettera e). Ai fini dell’applicazione della sanzione, la Regione tiene conto della percentuale di rapporti di controllo di efficienza energetica irregolari rispetto al totale trasmesso nei dodici mesi.
5. In materia di attestato di prestazione energetica e relazione di rendimento energetico si applicano le sanzioni previste dall'
Sito esternoarticolo 15 del d.lgs.192/2005
e dall'
Sito esternoarticolo 34 della legge 9 gennaio 1991, n. 10
(Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).
6. Il mancato adeguamento alle prescrizioni in materia di efficienza energetica, ivi incluso il mancato accatastamento degli impianti alimentati a biocombustibile solido di cui all’articolo 23 ter, comma 2 bis, effettuate a seguito dell'attività di controllo sugli impianti termici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) bis, nei termini indicati dagli ispettori riconosciuti ai sensi dell'articolo 22 bis, comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall’
Sito esternoarticolo 15, comma 5, del d.lgs. 192/2005
.
7. La mancata effettuazione dell’ispezione all'impianto termico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h) bis, per cause imputabili al responsabile dell’impianto, secondo le modalità prescritte dal regolamento di cui all'articolo 23 sexies, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell’impianto o dell'eventuale terzo che se ne sia assunta la responsabilità.
8. Il mancato pagamento dei contributi di cui all’articolo 23 septies, riscontrato in sede di ispezione, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in misura non inferiore a 500,00 euro e non superiore a 3.000,00 euro a carico del responsabile dell’impianto inadempiente.
9. Qualora le irregolarità di cui al comma 8 siano riscontrate per il tramite di procedure automatizzate nell’ambito del SIERT, è inviata immediata comunicazione dell’esito del controllo al responsabile dell’impianto, il quale provvede alla regolarizzazione della sua posizione, entro il termine e secondo le modalità definite nel regolamento di cui all’articolo 23 sexies. Trascorso tale termine, in caso di mancata regolarizzazione, si applicano le sanzioni previste dal comma 8.
10. L’inosservanza degli obblighi relativi alla compilazione della documentazione e all’iscrizione al registro dei medi impianti termici civili di cui all’
Sito esternoarticolo 284 del d.lgs. 152/2006
comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall’
Sito esternoarticolo 288 del d.lgs. 152/2006
.
11. La conduzione di un impianto termico civile di potenza termica nominale superiore a 0,232 megawatt senza essere muniti, ove prescritto, del patentino di cui all'
Sito esternoarticolo 287 del d.lgs. 152/2006
, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 288, comma 7, del decreto medesimo.
12. L’esercizio di un impianto termico civile non conforme alle caratteristiche tecniche o che non rispetta i valori limite di emissione di cui agli articoli 285 e 286
Sito esternodel d.lgs.152/2006
è punito con la
sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 288 del decreto medesimo.
13. La mancata installazione, in condomini dotati di impianto centralizzato o di allacciamento a reti di teleriscaldamento o teleraffrescamento, dei sistemi di cui all’
Sito esternoarticolo 9, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102
(Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.d.lgs.102/2014).
14. Ferme restando le sanzioni previste dall'
Sito esternoarticolo 15 del d.lgs. 192/2005
in materia di certificazione energetica, il soggetto certificatore che rilascia un attestato di prestazione energetica, per il quale durante il controllo di cui all’articolo 23 octies sia rilevata un’irregolarità sostanziale, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro. Si applica una riduzione di un terzo della sanzione amministrativa pecuniaria già applicata nel caso in cui il soggetto certificatore provveda a modificare l’attestato già trasmesso entro quarantacinque giorni dalla notifica dell’irregolarità.
15. Ai fini del comma 14, sono considerate irregolarità sostanziali quelle irregolarità che determinano una variazione di classe energetica a seguito di ricalcolo con valori corretti, la mancata effettuazione del sopralluogo obbligatorio di cui al capitolo 7, punto 1, dell’Allegato A del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 (Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici), e la non corretta indicazione dei servizi energetici di cui al paragrafo 2.1 dell’Allegato A del medesimo d.m. sviluppo economico 26 giugno 2015.
16. Il soggetto certificatore che rilascia un attestato di prestazione energetica per il quale, durante il controllo di cui all’articolo 23 octies, non fornisca gli allegati obbligatori all’attestato di cui all’
Sito esternoarticolo 6, comma 5, del d.lgs. 192/2005
, oppure la relazione di progetto di cui all’
Sito esternoarticolo 8, comma 1, del d.lgs. 192/2005
, il verbale di cui all'
Sito esternoarticolo 6, comma 12, lettera b), numero 8 bis, del d. lgs. 152/2006
sottoscritto dal proprietario dell’immobile o un suo delegato, nonché ogni ulteriore documentazione individuata come obbligatoria per il controllo nel regolamento di cui all’articolo 23 septies, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro.
17. Nel caso di mancato pagamento degli oneri annuali di cui all’articolo 23 octies, comma 1 ter, qualora sia accertato il mancato pagamento per almeno tre anni consecutivi, si notifica al soggetto inadempiente l'avviso dell'avvio del procedimento e, in assenza di giustificato motivo, ove non sia dimostrato l'effettuato pagamento entro trenta giorni dalla data di tale notifica, il soggetto inadempiente è sospeso dall'accesso al sistema informativo regionale sull'efficienza energetica di cui all'articolo 23 ter, sino al pagamento dell’importo dovuto maggiorato del cinquanta per cento.
”.
Art. 9
Previsione di nuovi contenuti del regolamento di attuazione della l.r. 39/2005 . Modifiche all’articolo 23 sexies della l.r. 39/2005
b) le modalità di attestazione della prestazione energetica degli edifici nel rispetto degli elementi essenziali e delle disposizioni minime comuni dettati dal decreto ministeriale di cui all'
Sito esternoarticolo 6, comma 12, del d.lgs. 192/2005
, nonché le modalità di svolgimento delle verifiche sulla regolarità degli attestati di prestazione energetica;”;
“f) le modalità e i tempi per la trasmissione dei dati di cui all'articolo 23 ter, comma 4, da parte dei distributori di combustibile e di energia elettrica;”.
“f bis) i contenuti del registro dei medi impianti termici civili nonché le modalità e i tempi di implementazione e aggiornamento dello stesso.
”.
Art. 10
Contributi per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici. Sostituzione dell’articolo 23 septies della l.r. 39/2005
1. L’articolo 23 septies della l.r.39/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 23 septies Contributi per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici
1. È posto a carico dei responsabili degli impianti termici un contributo per le attività di accertamento nonché un contributo per le attività di ispezione, secondo i criteri individuati ai sensi del regolamento di cui all’articolo 23 sexies, comma 1, lettera c) e lettera d), nel rispetto di quanto previsto nel
Sito esternod.lgs. 192/2005
e nel regolamento emanato con
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74
(Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c),
Sito esternodel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
).
2. I contributi dovuti per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, sono introitati dalla Regione con le modalità ed i termini individuati con deliberazione della Giunta Regionale.
3. L’ammontare dei contributi dovuti ai sensi del comma 1, è determinato:
a) relativamente alla copertura dei costi per l’attività di accertamento, tra un minimo di 5,00 euro e un massimo di 150,00 euro di importo, da modularsi a seconda della potenza dell’impianto;
b) relativamente alla copertura dei costi per l’attività di ispezione, tra un minimo di 50,00 euro e un massimo di 1.500,00 euro, da modularsi a seconda della potenza dell’impianto.
”.
Art. 11
Contributi per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e contributi SIERT relativi al modulo APE. Sostituzione dell'articolo 23 octies della l.r. 39/2005
1. L'articolo 23 octies della l.r. 39/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 23 octies Contributi per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e contributi SIERT relativi al modulo APE
1. In attuazione di quanto previsto dall'
Sito esternoarticolo 9 del d.lgs. 192/2005
e dall'articolo 4 del regolamento emanato con
Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75
(Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'
Sito esternoarticolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
), con
deliberazione della Giunta regionale, è determinato l'ammontare del contributo dovuto dai soggetti tenuti alla trasmissione dell'attestato di prestazione energetica, a copertura delle attività di monitoraggio e controllo dell'attestato stesso.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono altresì determinati gli oneri dovuti dagli organismi e dai soggetti di cui all'articolo 23 quater, comma 1, lettere b) ed e), a copertura dei costi di manutenzione, implementazione e gestione del SIERT di cui all’articolo 23 ter, comma 2, lettera b).
3. Il contributo di cui al comma 1 e gli oneri di cui al comma 2, sono versati alla Regione secondo le modalità ed i termini stabilite dalle deliberazioni della Giunta regionale previste ai medesimi commi.
4. Il contributo di cui al comma 1 è determinato tra un minimo di 5,00 euro e un massimo di euro 100,00.
5. L’ammontare degli oneri di cui al comma 2 è determinato tra un minimo di 5,00 e un massimo
di 30,00 euro.
”.
Art. 12
Disposizioni transitorie per la determinazione dei contributi per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici. Inserimento dell'articolo 38 ter nella l.r. 39/2005
1. Dopo l'articolo 38 bis della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
Art. 38 ter Disposizioni transitorie per la determinazione dei contributi per le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici
1. I contributi di cui all’
articolo 23 septies della l.r. 39/2005
sono determinati per il 2022, e, comunque, fino all’approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 23 septies, comma 2, nella misura già stabilita mediante la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2016, n. 1402 (
Legge Regionale 85/2016
'Disposizioni per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell'energia. Modifiche alle leggi regionali 39/2005, 87/2009 e 22/2015': disposizioni di prima applicazione).
”.
Art. 13
Disposizioni transitorie relative alla determinazione dei contributi per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli oneri dovuti per la gestione del SIERT. Inserimento dell'articolo 38 quater nella l.r. 39/2005
1. Dopo l'articolo 38 ter della l.r. 39/2005 , è inserito il seguente:
Art. 38 quater Disposizioni transitorie relative alla determinazione dei contributi per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli oneri dovuti per la gestione del SIERT
1. Per le annualità 2022 e 2023 l’ammontare dei contributi dovuti ai sensi dell’articolo 23 octies, comma 1, è determinato nella misura di 10,00 euro.
2. Per le annualità 2022 e 2023 l’ammontare degli oneri dovuti ai sensi dell’articolo 23 octies, comma 2, è determinato nella misura di 5,00 euro.
”.
Art. 14
Disposizioni finanziarie relative alle risorse derivanti dall'attività di gestione degli attestati di prestazione energetica. Inserimento dell'articolo 40 bis nella l.r.39/2005
1. Dopo l'articolo 40 della l.r. 39/2005 è inserito il seguente:
Art. 40 bis Disposizioni finanziarie relative alle risorse derivanti dall'attività di gestione degli attestati di prestazione energetica
1. Le maggiori entrate derivanti dai contributi di cui all'articolo 23 octies, comma 1, sono stimate in euro 175.000,00 per l’anno 2022 ed in euro 700.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 a valere sulla Tipologia 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla
gestione dei beni” del Titolo 3 “Entrate Extratributarie” del bilancio di previsione 2022 – 2024.”.
2. Gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di vigilanza degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 3, comma 1, lettera h ter), sono stimati in euro 175.000,00 per l’anno 2022 ed in euro 700.000,00 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e sono imputati alla Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022 – 2024.
3. Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 2, al bilancio di previsione vigente 2022 – 2024 sono apportate le seguenti variazioni per l’anno 2022 per competenza e per cassa e per gli anni 2023 e 2024 per sola competenza:
Anno 2022
- in aumento: Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 “Entrate Extratributarie” per euro 175.000,00;
- in aumento: Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 175.000,00.
Anno 2023
- in aumento: Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 “Entrate Extratributarie” per euro 700.000,00;
- in aumento: Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 700.000,00;
Anno 2024
- in aumento: Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 “Entrate Extratributarie” per euro 700.000,00;
- in aumento: Missione 17 "Energia e diversificazione delle fonti energetiche", Programma 01 "Fonti energetiche", Titolo 1 "Spese correnti" per euro 700.000,00;
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 15
Disposizione finanziaria. Entrate per l'implementazione del SIERT. Inserimento dell'articolo 40 ter nella l.r. 39/2005
1. Dopo l'articolo 40 bis della l.r.39/2005 è inserito il seguente:
Art. 40 ter Disposizione finanziaria. Entrate per l'implementazione del SIERT
1. Le maggiori entrate a legislazione vigente derivanti dall'applicazione di quanto disposto dall'articolo 23 octies, comma 2, sono stimate in euro 45.000,00 annui e sono imputate alla Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" della parte entrata del bilancio regionale.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 17
Clausola valutativa
1. Entro il 30 settembre 2023, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente, sulla base di analoga relazione predisposta dall'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A.:
a) una analisi dei costi, diretti ed indiretti, legati alla attività di verifica e controllo degli attestati di prestazione energetica (APE), anche tenendo conto di possibili elementi di razionalizzazione della spesa legati alla automatizzazione delle procedure di controllo attraverso, laddove possibile, sistemi informatizzati;
b) i dati relativi agli APE depositati, su base mensile e annuale, nel corso del 2022 e nel periodo 1° aprile 2022 – 31 dicembre 2022;
c) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione rispetto agli obiettivi della presente legge;
d) una valutazione sulla quantificazione del contributo di cui all’articolo 23 octies, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), come sostituito dalla presente legge.
Art. 18
Entrata in vigore del contributo per la verifica e controllo sugli attestati di prestazione energetica
1. Il contributo di cui all’articolo 23 octies, comma 1, della l.r. 39/2005 , è dovuto a far data dal 1° ottobre 2022.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.