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Legge regionale 6 luglio 2022, n. 24

Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005.

Bollettino Ufficiale n. 35 del 15 luglio 2022

Art. 3
Modalità di finanziamento delle attività di ARRR S.p.A.. Modifiche all’articolo 11 ter della l.r. 87/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 11 ter della l.r. 87/2009 , la parola: “
contributo
” è sostituita dalla seguente: “
corrispettivo
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 11 ter della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:
2. Le attività istituzionali a carattere non continuativo di cui all'articolo 5 bis, comma 2, se richieste, sono finanziate mediante l'erogazione di corrispettivi il cui ammontare è determinato, nel rispetto dei requisiti della normativa vigente in materia di società aventi
caratteristiche “in house”, all’interno del piano annuale delle attività di cui all’articolo 7.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.