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Legge regionale 6 luglio 2022, n. 24

Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005.

Bollettino Ufficiale n. 35 del 15 luglio 2022



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l'articolo 117, comma terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;


Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dell’11 dicembre 2019 (COM/2019/640 final) “Il Green Deal europeo”;


Vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni” dell’8 luglio 2020 “Una strategia per l'idrogeno per un'Europa climaticamente neutra”;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e, in particolare, gli articoli 284 e 287;


Visto il regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), Sito esternodel decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 );


Visto il regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica   16 aprile 2013, n. 75 (Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'Sito esternoarticolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 19 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.d.lgs.102/2014);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 (Attuazione della direttiva UE 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 17 della legge 12 agosto2016, n.170 );



Visto il Sito esternodecreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 28 febbraio 2020, n.8 , e, in particolare, l’articolo 42 bis;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 10 giugno 2020, n. 48 (Attuazione della direttiva UE 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva UE 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).


Visto il Sito esternodecreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, nonché recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 943/2019 sul mercato interno dell'energia elettrica e del regolamento UE 941/2019 sulla preparazione ai rischi nel settore dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE).


Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia);


Vista la legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 );


Vista la legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”. Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014);


Vista la legge regionale 16 dicembre 2016, n. 85 (Disposizioni per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di uso razionale dell’energia. Modifiche alla legge regionale 39/2005 , alla l.r.87/2009 e alla l.r.22/2015 );


Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, favorevole con raccomandazioni, espresso nella seduta del 16 dicembre 2021;


Considerato quanto segue:


1. A seguito del riordino delle funzioni delle province e della Città metropolitana di Firenze, in attuazione della riforma di cui alla Sito esternolegge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni di comuni e fusioni di comuni), la Regione ha attribuito a sé le funzioni di controllo relative all’osservanza degli obblighi da rispettare per l’esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione, funzioni precedentemente attribuite, mediante la l.r. 39/2005 , alle province;


2. La maggior parte delle province esercitavano le funzioni di controllo relative all’osservanza degli obblighi da rispettare per l’esercizio e la manutenzione degli impianti di climatizzazione attraverso società di capitali a partecipazione pubblica;


3. La Regione ha curato il processo di fusione nell’Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A. delle società, costituite dalle province;


4. Concluso il processo di fusione delle società in ARRR S.p.A., in attuazione di quanto stabilito dalla l.r. 85/2016 , la Regione si avvale di ARRR S.p.A. per esercitare le funzioni relative a verifica e controllo degli impianti termici e attestati di prestazione energetica, sistema informativo regionale sull'efficienza energetica, campagne di informazione, comunicazione e sensibilizzazione e la gestione del sistema di riconoscimento dei soggetti certificatori e dei soggetti ispettori con tenuta dei relativi elenchi;

5. Occorre, alla luce del nuovo assetto societario, nonché del nuovo contesto internazionale di politiche concernenti l’energia e l’economia circolare, rideterminare e razionalizzare le attività istituzionali di ARRR S.p.A., procedendo alla modifica di talune disposizioni della l.r. 87/2009 ;


6. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, è necessario stabilire le modalità di determinazione degli oneri e dei contributi dovuti per le attività di accertamento e ispezione degli impianti termici e per le attività di tenuta, monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica degli edifici;


7. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, inoltre, ai fini della semplificazione e razionalizzazione degli oneri amministrativi e di contribuzione posti a carico di utenti e operatori del settore, occorre prevedere che i contributi a copertura dei costi per l’attività di vigilanza sugli attestati di prestazione energetica, siano versati direttamente alla Regione, in analogia a quanto già stabilito per i contributi a copertura delle attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici;


8. Occorre aggiornare la l.r. 39/2005 prevedendo le sanzioni che possono essere applicate dalla Regione nel caso di riscontrate irregolarità durante le attività di accertamento e ispezione relative agli impianti termici ed attestati di prestazione energetica, in parte adeguando la l.r. 39/2005 alla normativa statale di riferimento ed in parte prevedendo nuove sanzioni amministrative, relativamente alla mancata osservanza degli obblighi fissati dalla presente legge;


9. È necessario colmare un vuoto nella normativa regionale, chiarendo nell’ambito delle funzioni dei comuni, che tali enti applicano le sanzioni previste dall’Sito esternoarticolo 15, comma 10, del d.lgs. 192/2005 in caso di violazione degli obblighi di indicazione dei parametri energetici negli annunci di vendita e locazione degli immobili;


10. Alla luce delle disposizioni introdotte dal Sito esternod.lgs. 183/2017 , che hanno modificato e integrato la Sito esternoparte V del d.lgs. 152/2006 , si rende necessario istituire il registro dei medi impianti termici civili ai sensi dell’Sito esternoarticolo 284, comma 2 quater, del d.lgs.152/2006 da integrarsi nel Sistema informativo efficienza energetica Regione Toscana (SIERT), affidandone la gestione e l’aggiornamento ad ARRR S.p.A.;


11. Occorre specificare che, nel rispetto di quanto stabilito dall'Sito esternoarticolo 4, comma 1 quinquies, del d.lgs.192/2005 , il SIERT assicura l'integrazione delle informazioni sul controllo, sull'accertamento e sull'ispezione degli impianti termici degli edifici contenute nel modulo del catasto regionale impianti termici (CIT) con quelle presenti nel modulo di attestato di prestazione energetica (APE) relativamente a quanto risulta dai dati contenuti nel Sistema informativo sugli attestati di prestazione energetica (SIAPE);


12. Nel rispetto della normativa statale di riferimento, richiamata al precedente punto 11, occorre specificare che il contributo di cui all’articolo 23 octies, comma 2, della l.r. 39/2005 non è dovuto dai manutentori degli impianti termici in quanto il costo di sviluppo, gestione e manutenzione del SIERT è da considerarsi compreso nell’ambito del contributo di cui all’articolo 23 septies, comma 1, della l.r. 39/2005 ;


13. In attuazione della normativa statale di riferimento, è necessario determinare l'ammontare del contributo dovuto dai soggetti tenuti alla trasmissione dell'APE, a copertura delle attività di monitoraggio e controllo dell'attestato stesso;


14. È necessario determinare gli oneri dovuti dai professionisti che usufruiscono del SIERT, a copertura dei costi di manutenzione, implementazione e gestione del medesimo SIERT;


15. In sede di prima applicazione è opportuno stabilire direttamente in legge l’ammontare e la data di decorrenza del pagamento del corrispettivo dovuto per lo svolgimento delle attività di vigilanza di cui all’articolo 23 septies, comma 1, e all’articolo 23 octies, commi 1 e 2, della l.r. 39/2005 ;


16. È necessario precisare che, ad eccezione dell'articolo 11, dalle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale;


17.È necessario prevedere che la Giunta regionale relazioni alla competete commissione consiliare, al termine del primo anno di attività, sulla determinazione del contributo di cui all’articolo 23 octies, comma 1, per la verifica e controllo degli APE;


18. È necessario precisare che il contributo di cui al precedente punto 17 è dovuto a far data dal 1° ottobre 2022;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.