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Legge regionale 6 luglio 2022, n. 24

Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005.

Bollettino Ufficiale n. 35 del 15 luglio 2022

CAPO III
Disposizioni finali
Art. 16
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dagli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della presente legge non derivano nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 17
Clausola valutativa
1. Entro il 30 settembre 2023, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione contenente, sulla base di analoga relazione predisposta dall'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A.:
a) una analisi dei costi, diretti ed indiretti, legati alla attività di verifica e controllo degli attestati di prestazione energetica (APE), anche tenendo conto di possibili elementi di razionalizzazione della spesa legati alla automatizzazione delle procedure di controllo attraverso, laddove possibile, sistemi informatizzati;
b) i dati relativi agli APE depositati, su base mensile e annuale, nel corso del 2022 e nel periodo 1° aprile 2022 – 31 dicembre 2022;
c) le eventuali criticità emerse in sede di attuazione rispetto agli obiettivi della presente legge;
d) una valutazione sulla quantificazione del contributo di cui all’articolo 23 octies, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 (Disposizioni in materia di energia), come sostituito dalla presente legge.
Art. 18
Entrata in vigore del contributo per la verifica e controllo sugli attestati di prestazione energetica
1. Il contributo di cui all’articolo 23 octies, comma 1, della l.r. 39/2005 , è dovuto a far data dal 1° ottobre 2022.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.