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Legge regionale 6 luglio 2022, n. 24

Attività di monitoraggio e controllo degli attestati di prestazione energetica e degli impianti termici. Disposizioni in materia di attività dell'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) S.p.A ed in materia di energia. Modifiche alle leggi regionali 87/2009 e 39/2005.

Bollettino Ufficiale n. 35 del 15 luglio 2022

CAPO I
Funzioni di ARRR S.p.A., a seguito del riordino delle competenze della Regione. Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 )
Art. 1
Attività istituzionali di ARRR S.p.A..Sostituzione dell’articolo 5 bis della l.r. 87/2009
L’articolo 5 bis della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 87 (Trasformazione della società “Agenzia regione recupero risorse S.p.A.” nella società “Agenzia regionale recupero risorse S.p.A.” a capitale sociale pubblico. Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 ), è sostituito dal seguente:
Art. 5 bis Attività istituzionale di ARRR S.p.A.
1. Sono classificate attività istituzionali a carattere continuativo le attività di cui all’articolo 5, comma 1, dalla lettera a) alla lettera e).
2. Sono classificate attività istituzionali a carattere non continuativo le attività di cui all’articolo 5, comma 1, dalla lettera f) alla lettera n).
”.
Art. 2
Modalità di determinazione dei corrispettivi per lo svolgimento delle attività di ARRR S.p.A.. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 87/2009
b) la determinazione del corrispettivo annuale a copertura delle attività istituzionali a carattere continuativo e, se presenti, delle attività a carattere non continuativo, da determinarsi ai sensi dell’articolo 11 ter;
”.
Art. 3
Modalità di finanziamento delle attività di ARRR S.p.A.. Modifiche all’articolo 11 ter della l.r. 87/2009
1. Al comma 1 dell’articolo 11 ter della l.r. 87/2009 , la parola: “
contributo
” è sostituita dalla seguente: “
corrispettivo
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 11 ter della l.r. 87/2009 è sostituito dal seguente:
2. Le attività istituzionali a carattere non continuativo di cui all'articolo 5 bis, comma 2, se richieste, sono finanziate mediante l'erogazione di corrispettivi il cui ammontare è determinato, nel rispetto dei requisiti della normativa vigente in materia di società aventi
caratteristiche “in house”, all’interno del piano annuale delle attività di cui all’articolo 7.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.