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Legge regionale 1 luglio 2022, n. 22

Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni. Rifinanziamento di interventi della l.r. 3/2022 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2022





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 3, l’articolo 4, comma 1, lettere a), b), d), e), m), m bis), v) e l’articolo 11 dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2009, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3 (Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni);


Considerato quanto segue:


1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità Toscana ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, ha inteso, con la l.r. 3/2022 , sostenere finanziariamente progetti presentati dai comuni e finalizzati allo svolgimento di iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione sociale nonché iniziative, negli stessi ambiti, individuate direttamente dal suo Ufficio di presidenza;


2. Le numerose domande di adesione pervenute agli uffici consiliari attestano il successo delle iniziative previste dalla l.r. 3/2022 e rendono opportuno intervenire con un ulteriore stanziamento di risorse che consenta il finanziamento del maggior numero di progetti e iniziative;


3. Con l’assestamento delle previsioni di bilancio del Consiglio regionale 2022-2023-2024, è stata accertata la disponibilità di una quota libera dell’avanzo di amministrazione che può essere destinata al finanziamento di spese di investimento, e, in subordine, al finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;


4. Si procede dunque ad un ulteriore stanziamento per incrementare una tantum le risorse originarie previste dalla l.r. 3/2022 ;


5. La ristrettezza dei tempi tecnici per l’espletamento delle procedure di assegnazione dei contributi, rende necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.