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Legge regionale 1 luglio 2022, n. 22

Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni. Rifinanziamento di interventi della l.r. 3/2022 .

Bollettino Ufficiale n. 34, parte prima, dell' 8 luglio 2022

Art. 2
Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge, imputabili alla sola annualità 2022, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione del Consiglio regionale anno 2022-2023-2024, esercizio 2022, nel modo seguente:
a) all’articolo 1, comma 1:
1) lettera a), sino all’importo massimo di euro 100.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
2) lettera b), sino all’importo massimo di euro 160.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
3) lettera c), sino all’importo massimo di euro 240.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.