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Legge regionale 7 giugno 2022, n. 16

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, dell' 8 giugno 2022

Art. 26
Contributo straordinario al Comune di Livorno per la valorizzazione della Fortezza Vecchia
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Livorno un contributo straordinario pari a complessivi euro 3.000.000,00, di cui euro 1.500.000,00 per l’anno 2024 ed euro 1.500.000,00 per l’anno 2025 (20)

Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 32.

, per la valorizzazione del complesso della Fortezza Vecchia di Livorno.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di uno specifico accordo di valorizzazione, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), nell'ambito dell'Sito esternoarticolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'Sito esternoarticolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) fra Comune di Livorno, Regione Toscana, Ministero della Cultura, Agenzia del Demanio Direzione regionale Toscana Umbria.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro 1.500.000,00 per l’anno 2024 ed euro 1.500.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2024 – 2026, annualità 2024 e 2025. (21)

Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 32.


Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.33 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.33 , comma 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.36 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.36 , comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 29 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 29 .

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 30 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 32 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 32 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.