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Legge regionale 7 giugno 2022, n. 16

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, dell' 8 giugno 2022

Art. 2
Oneri istruttori. Inserimento dell'articolo 33 bis nella l.r. 10/2010
1. Dopo l'articolo 33 della l.r. 10/2010 è inserito, nel capo III, il seguente:
Art. 33 bis Oneri istruttori
1. Ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 33 del d.lgs. 152/2006
, il proponente di piani e programmi soggetti alle procedure di verifica di assoggettabilità a VAS o di VAS è tenuto a versare a favore dell'autorità competente una somma a fronte dei costi sostenuti dalla medesima per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività istruttorie e di monitoraggio relative alle procedure disciplinate dal presente titolo.
2. Gli oneri istruttori di cui al comma 1 sono dovuti solo nel caso in cui il proponente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera 1), oppure il soggetto pubblico o privato che elabora il piano programma, siano diversi dall'autorità procedente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h).
3. La somma di cui al comma 1 è determinata nella misura massima di 500,00 euro per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di 1.000,00 euro per la procedura di VAS e di 300,00 euro per le attività istruttorie relative al monitoraggio del piano o programma. Qualora
l’istanza di VAS sia stata preceduta da una verifica di assoggettabilità a VAS relativa allo stesso
piano o programma, gli oneri istruttori per lo svolgimento della VAS sono determinati nella misura massima di 500,00 euro.
4. Per i procedimenti di competenza regionale la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità di determinazione e le tariffe da applicare ai fini del versamento della somma di cui ai commi 1, 2 e 3, nonché le relative modalità di corresponsione. I comuni, le province e gli enti parco regionali provvedono in conformità con i rispettivi ordinamenti.
5. Nelle more dell’approvazione della deliberazione di cui al comma 4, il proponente è tenuto a versare a favore dell’autorità competente, per lo svolgimento dei compiti ad essa assegnati, le somme indicate al comma 3.
6. Le entrate derivanti dagli oneri istruttori di cui al presente articolo sono imputate agli stanziamenti della Tipologia di entrata n. 100 “Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni” del Titolo 3 “Entrate extratributarie” del bilancio regionale.
”.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.33 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.33 , comma 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.36 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.36 , comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 29 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 29 .

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 30 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 32 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 32 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.