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Legge regionale 7 giugno 2022, n. 16

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, dell' 8 giugno 2022

Art. 14
Misure a sostegno delle attività economiche inerenti all’organizzazione e alla gestione per lo spettacolo e dei lavoratori del comparto a seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19
1. La Regione Toscana, nell’ambito delle risorse di cui ai decreti-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) convertito con modificazioni dalla Sito esternolegge 21 maggio 2021, n. 69 , e 25 maggio 2021, n. 73 (Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19 per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali), convertito con modificazioni dalla Sito esternolegge 23 luglio 2021, n. 106 , attiva specifiche misure di sostegno in favore dei soggetti esercenti le attività economiche inerenti all’organizzazione e alla gestione degli spettacoli, che abbiano subito una perdita rilevante del proprio reddito o entrate a seguito dell’emergenza sanitaria da epidemia COVID-19.
2. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, la Giunta regionale è autorizzata all’erogazione di aiuti, in forma di contributi a fondo perduto, fino a un massimo di complessivi euro 2.500.000,00 per l’annualità 2022.
3. Sono ammessi al contributo di cui al comma 2:
a) le imprese, le associazioni culturali senza scopo di lucro riconosciute e non riconosciute, le istituzioni, gli enti del terzo settore, con sede operativa in Toscana, attivi nei settori dello spetta-colo dal vivo, in possesso dei seguenti requisiti:
1) risultare formalmente costituiti alla data del 31 dicembre 2019 o, in caso di sopraggiunte e più recenti variazioni nella forma giuridica e statutaria, poter documentare una continuità di attività anteriore al 31 dicembre 2019;
2) risultare iscritti alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura se soggetti ad obbligo di iscrizione;
3) aver subito nell’anno 2020, rispetto all’anno 2019, una perdita rilevante, pari ad almeno il 30 per cento del proprio fatturato ovvero delle entrate derivanti dalla propria attività;
4) non aver ricevuto il contributo ordinario per il triennio 2018-2020 a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla Sito esternolegge 30 aprile 1985, n. 163 (Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo);
5) assenza di procedure fallimentari;
6) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.
b) i gestori privati di sale cinematografiche localizzate in Toscana, in possesso dei seguenti requisiti:
1) risultare formalmente costituiti alla data del 31 dicembre 2019 o, in caso di sopraggiunte e più recenti variazioni nella forma giuridica e statutaria, poter documentare una continuità di attività anteriore al 31 dicembre 2019;
2) avere sede operativa in Toscana;
3) svolgere un'attività cinematografica di natura professionale nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria;
4) aver subito nell’anno 2020, rispetto all’anno 2019, una perdita rilevante delle entrate pari ad almeno il 30 per cento rispetto al valore dato dalla somma del fatturato e dei finanzia-menti pubblici di competenza dell’anno;
5) avere un numero di schermi non superiore a sette;
6) assenza di procedure fallimentari;
7) assenza di condizioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni.
c) i lavoratori dello spettacolo che prestano attività in Toscana, iscritti al Fondo pensioni lavora-tori dello spettacolo, o alla gestione separata per l’attività prestata presso i soggetti di cui al comma 3, lettere a) e b), in possesso dei seguenti requisiti:
1) avere la propria residenza da almeno tre anni in Toscana;
2) avere un reddito riferito all’anno 2019 fino a un massimo di 50.000 euro;
3) avere subito una perdita rilevante del proprio reddito nell’anno 2020, pari ad almeno il 30 per cento, rispetto al 2019;
4) avere, negli anni 2018 e 2019, un numero medio di giornate lavorative, come risultanti da versamenti contributivi Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, pari ad almeno sette giorni;
5) non essere percettori di redditi derivanti da pensione o da rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad eccezione dei contratti disciplinati dal Sito esternoCapo II, Sezione II, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Disciplina organica dei contratti di lavoro e re-visione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'Sito esternoarticolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ).
4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con deliberazione impartisce indirizzi per:
a) l’emanazione di un avviso pubblico da parte del competente ufficio della Giunta regionale;
b) l’individuazione delle modalità di presentazione delle domande e di svolgimento dell’istruttoria finalizzata all’accertamento del possesso dei requisiti per l’accesso alle misure di sostegno di cui al comma 3.
5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi ripartendo le risorse, di cui al comma 2, fino al loro esaurimento, fra i richiedenti ammessi al contributo in esito all’istruttoria di cui al comma 4, fino a un massimo rispettivamente di:
a) euro 6.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettera a);
b) euro 6.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettera b);
c) euro 3.000,00 per i soggetti di cui al comma 3, lettera c).
6. L’importo massimo del singolo contributo non può superare l’entità della perdita subita dal sin-golo soggetto istante nell’annualità 2020. Nel caso in cui il totale teorico dei contributi, calcolati secondo le modalità di cui al comma 5, produca un avanzo, il competente ufficio della Giunta regionale, provvede al ricalcolo proporzionale anche in deroga alle misure di cui al comma 5, nel rispetto delle proporzioni tra i massimali delle categorie di cui al comma 5.
7. Ai contributi di cui al comma 5 si applica la disciplina degli aiuti de minimis di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
8. Agli oneri di cui al comma 2, pari a un massimo di euro 2.500.000,00 per l’anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti già disponibili a legislazione vigente sulla Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022– 2024, annualità 2022.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.33 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.33 , comma 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.36 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.36 , comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 29 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 29 .

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 30 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 32 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 32 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.