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Legge regionale 7 giugno 2022, n. 16

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, dell' 8 giugno 2022

Art. 24
Misure a favore del recupero ambientale, economico e produttivo del sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Piombino
1. Al fine di assicurare la realizzazione delle opere di messa in sicurezza operativa della falda soggiacente al sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Piombino, finalizzata al recupero ambientale, economico e produttivo dell'area, la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 9.500.000,00 per l’anno 2022, a titolo di cofinanziamento degli interventi definiti mediante l'accordo di programma sottoscritto in data 24 luglio 2018, in favore di Invitalia s.p.a. in qualità di soggetto armatore degli interventi, nel rispetto delle convenzioni sottoscritte con tale soggetto.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 9.500.000,00 per l’anno 2022, si fa fronte con le risorse vincolate incassate a titolo di tributo speciale ai sensi dell'articolo 3, commi 24 e 27, Sito esternodella Sito esternolegge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e già disponibili sulla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022/2024, annualità 2022.
3. La Giunta regionale, in relazione alle risorse vincolate di cui al comma 2, può procedere ad una loro diversa articolazione sulle annualità del bilancio di previsione, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 ) e in coerenza con il cronoprogramma della spesa.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.33 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.33 , comma 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.36 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.36 , comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 29 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 29 .

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 30 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 32 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 32 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.