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Legge regionale 7 giugno 2022, n. 16

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024.

Bollettino Ufficiale n. 28, parte prima, dell' 8 giugno 2022

Art. 16
Contributi straordinari per viabilità alla Provincia di Grosseto
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Grosseto contributi straordinari secondo la seguente ripartizione:
a) fino a un massimo di complessivi euro 2.000.000,00, di cui euro 1.600.000,00 nel 2022 ed euro 400.000,00 nel 2023, per finanziare la realizzazione di una serie diffusa di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strade provinciali del litorale grossetano;
b) fino a un massimo di complessivi euro 1.000.000,00, di cui euro 800.000,00 nel 2022 ed euro 200.000,00 nel 2023, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria del tratto stradale Strada Provinciale S.P. 65 Panoramica Porto Santo Stefano.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di uno o più accordi fra la Regione e la Provincia di Grosseto, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1 si fa fronte come segue:
a) fino a un massimo di euro 1.600.000,00 nel 2022 ed euro 400.000,00 nel 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 e 2023;
b) fino a un massimo di euro 800.000,00 nel 2022 ed euro 200.000,00 nel 2023, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024, annualità 2022 e 2023.

Note del Redattore:

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Note soppresse.

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Parola così sostituita con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.33 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.33 , comma 2.

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Note soppresse.

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Comma così sostituito con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.36 , comma 1.

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Parole così sostituite con l.r. 28 novembre 2022, n. 40 , art.36 , comma 2.

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Comma così sostituito con l.r. 3 luglio 2023, n. 25 , art. 17 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 29 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 29 .

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Lettera così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 30 .

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Parola così sostituita con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 31 .

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Parole così sostituite con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 32 .

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Comma così sostituito con l.r. 28 dicembre 2023, n. 48, art. 32 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.