Legge regionale 24 maggio 2022, n. 15
Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003 .
Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 3 giugno 2022
Art. 1
Titolo. Sostituzione del titolo della l.r. 30/2003
1. Il titolo della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche e dell’enoturismo in Toscana), è sostituito dal seguente: “
Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell’enoturismo e dell’oleoturismo in Toscana
”.2. Ovunque ricorra il titolo originario della l.r. 30/2003 questo è sostituito con il titolo di cui al comma 1.
Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 68 del 2023 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.