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Legge regionale 24 maggio 2022, n. 15

Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 3 giugno 2022



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma quarto, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;


Vista la Sito esternolegge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e, in particolare, l’articolo 1, commi 513 e 514;


Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana);


Considerato quanto segue:


1. Il legislatore statale, con la Sito esternol. 160/2019 , ha definito l’attività di oleoturismo e ha disposto che per lo svolgimento di questa attività si applicano le norme statali già previste per l’enoturismo. Al fine di assicurare l’attuazione e l’applicazione di tali norme nell’ordinamento regionale, sono integrate le disposizioni relative all’esercizio delle due attività;


2. Per agevolare l’ospitalità di nuclei familiari con più figli piccoli si modifica la previsione relativa alla possibilità, su richiesta del cliente, della sistemazione temporanea di massimo due letti supplementari nelle camere e nelle unità abitative indipendenti per l’alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari;


3. Vengono indicate specifiche disposizioni per alcune attività agrituristiche includendo sia gli eventi promozionali per i prodotti aziendali certificati, sia le attività sociali e di servizio per le comunità locali come attività realizzabili anche al di fuori del fondo aziendale. Tali attività, come già le altre attività agrituristiche disciplinate dallo stesso articolo 14, se attuate fuori dal fondo aziendale, acquistano di fatto un valore aggiunto nell’ottica di favorire la conoscenza e promozione dei prodotti del territorio regionale tramite gli eventi promozionali e la fruizione dei servizi dell’agricoltura sociale;


4. L’esperienza maturata in quest’ultimo anno ha indotto a rivalutare le norme relative agli interventi edilizi realizzabili per lo svolgimento dell’attività agrituristica disciplinati dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio). Viene introdotta la possibilità di effettuare alcune tipologie di trasferimenti di volumetrie all’interno del medesimo territorio comunale o all’interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di comuni confinanti;


5. Confermando che i requisiti strutturali, igienico-sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristici sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione, si interviene per chiarire che, nel caso di alloggi agrituristici costituiti da camere indipendenti, è sufficiente la disponibilità di camere con bagno anche senza altri locali primari annessi.


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 68 del 2023 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.