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Legge regionale 24 maggio 2022, n. 15

Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 3 giugno 2022

Art. 8
Requisiti strutturali, igienico sanitari e di sicurezza per gli alloggi agrituristici. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 30/2003
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:
1 bis. Nel caso in cui gli alloggi agrituristici siano costituiti da camere indipendenti è sufficiente la disponibilità di camere con bagno anche senza altri locali primari annessi, come definiti dagli strumenti urbanistici comunali.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 68 del 2023 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.