Legge regionale 24 maggio 2022, n. 15
Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003 .
Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 3 giugno 2022
Art. 7
Immobili destinati all’attività agrituristica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 30/2003
1. [Dopo il numero 3) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:
“
3 bis) trasferimenti di volumetrie di cui all’articolo 71, comma 2, e all’
articolo 72, comma 1, lettera a), della l.r. 65/2014 , all’interno del medesimo territorio comunale o all’interno della proprietà aziendale la cui superficie sia senza soluzione di continuità e ricada parzialmente in territori di
comuni confinanti, a condizione che si configurino come uno dei seguenti interventi:
a) interventi di addizione volumetrica;
b) interventi di trasferimento del volume in prossimità di edifici esistenti e qualora questo non comporti la necessità di realizzare opere di urbanizzazione primaria;
”.] (1) 2. Alla fine del numero 6) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2003 sono aggiunte le parole: “
della
l.r. 65/2014 ”.3. Alla fine della lettera d) del comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 30/2003 sono aggiunte le parole: “
, e gli eventi promozionali di cui all’articolo 15.
”.Note del Redattore:
La Corte costituzionale, con sentenza n. 68 del 2023 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.