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Legge regionale 24 maggio 2022, n. 15

Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 3 giugno 2022

Art. 15
Sanzioni amministrative. Modifiche all'articolo 24 della l.r. 30/2003
1. Il comma 6 ter dell’articolo 24 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
6 ter. Chiunque svolge le attività di fattoria didattica e le attività di enoturismo e di oleoturismo senza aver presentato la SCIA di cui, rispettivamente, all'articolo 22 bis e all'articolo 22 septies, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. Il comune dispone la chiusura dell'attività svolta senza titolo abilitativo. L'attività di fattoria didattica, di enoturismo e di oleoturismo non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei successivi dodici mesi.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 68 del 2023 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.