Menù di navigazione

Legge regionale 24 maggio 2022, n. 15

Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 3 giugno 2022

Art. 14
Elenco degli operatori delle attività di enoturismo e di oleoturismo. Modifiche all’articolo 22 undecies della l.r. 30/2003
1. La rubrica dell’articolo 22 undecies della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente: “
Elenco degli operatori delle attività di enoturismo e di oleoturismo
”.
2. Al comma 1 dell’articolo 22 undecies della l.r. 30/2003 dopo le parole: “
attività di enoturismo
” sono inserite le seguenti: “
e di oleoturismo
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 68 del 2023 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.