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Legge regionale 24 maggio 2022, n. 15

Disciplina dell’oleoturismo e dell’ospitalità agrituristica. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 26, parte prima, del 3 giugno 2022

Art. 11
Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo. Sostituzione dell’articolo 22 octies della l.r. 30/2003
1. L’articolo 22 octies della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
Art. 22 octies Requisiti per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo
1. Per lo svolgimento delle attività di enoturismo e di oleoturismo è necessaria la presenza del titolare dell’azienda o di un familiare coadiuvante o di un socio delegato o di un dipendente delegato o di un collaboratore esterno. Tali soggetti devono avere conoscenza delle caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) ai sensi della
legge regionale 27 luglio 2007, n. 45
(Norme in materia di imprenditore e imprenditrice e di impresa agricola);
b) attestato di frequenza con profitto rilasciato a seguito di un percorso formativo obbligatorio per il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di IAP ai sensi della
l.r. 45/2007
;
c) diploma o laurea in materie agrarie;
d) titolo di enologo, ai sensi
Sito esternodella legge 10 aprile 1991, n. 129
(Ordinamento della professione di enologo) per l’enoturismo o iscrizione nell’elenco nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini e extravergini ai sensi dell'
Sito esternoarticolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 313
(Disposizioni per la etichettatura d'origine dell'olio extravergine di oliva, dell'olio di oliva vergine e dell'olio di oliva), per l’oleoturismo;
e) dichiarazione di aver svolto attività in ambito vitivinicolo o olivicoleico nei cinque anni precedenti l’inizio dell’attività di enoturismo o di oleoturismo. La dichiarazione deve essere completa delle indicazioni relative alle aziende e ai periodi di svolgimento dell’attività stessa;
f) attestato di frequenza con profitto di un corso di formazione avente a oggetto l’attività vitivinicola o olivoleica organizzato dalle associazioni di categoria, ordini professionali, agenzie di formazione o altro soggetto abilitato della durata minima pari a cinquanta ore di formazione teorica/pratica. Nel caso di corsi di formazione avente per oggetto tutte e due le attività la durata minima è settantacinque ore.
”.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La Corte costituzionale, con Sito esternosentenza n. 68 del 2023 , si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 1, della legge della Regione Toscana 24 maggio 2022, n. 15.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.