Menù di navigazione

Legge regionale 29 aprile 2022, n. 13

Disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica. Modifiche alle leggi regionali 27/2012, 65/2014, 77/2017 e 55/2021.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 6 maggio 2022

Art. 4
Pianificazione comunale, provinciale e della città metropolitana. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 27/2012
1. L’articolo 4 della l.r. 27/2012 è sostituito dal seguente:
Art. 4 - Pianificazione comunale, provinciale e della Città metropolitana di Firenze
1. I comuni non facenti parte della Città metropolitana di Firenze e la Città metropolitana di Firenze, al fine di definire gli obiettivi, le strategie e le azioni necessarie a promuovere e intensificare l’uso della bicicletta, nonché di migliorare la sicurezza dei ciclisti e dei pedoni, predispongono e adottano i piani urbani della mobilità ciclistica, denominati “biciplan”, quali piani di settore dei piani urbani della mobilità sostenibile (PUMS).
2. I biciplan di cui al comma 1, definiti secondo quanto disposto dall’
Sito esternoarticolo 6 della l. 2/2018
, costituiscono atti di indirizzo per la programmazione pluriennale delle opere di competenza dei rispettivi enti.
3. La Città metropolitana di Firenze e le province, al fine di promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, definiscono gli interventi di pianificazione in coerenza con il piano regionale della mobilità ciclistica di cui all’articolo 3 e con i piani di cui al comma 1. Gli strumenti di pianificazione di cui al presente comma sono elaborati in conformità a quanto disposto dall’
Sito esternoarticolo 7 della l. 2/2018
.
4. I comuni, singoli o associati, la Città metropolitana di Firenze e le province assicurano la coerenza degli atti di pianificazione territoriale e urbanistica con gli strumenti di pianificazione di cui ai commi 1 e 3.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.