Menù di navigazione

Legge regionale 29 aprile 2022, n. 13

Disposizioni finalizzate a favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica. Modifiche alle leggi regionali 27/2012, 65/2014, 77/2017 e 55/2021.

Bollettino Ufficiale n. 24, parte prima, del 6 maggio 2022

Art. 2
Obiettivi strategici. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 27/2012
d) la creazione di una rete di ciclostazioni quali centri, dotati di servizi di informazione all’utenza, per il deposito custodito di biciclette, l'assistenza tecnica e l'eventuale servizio di noleggio, da realizzarsi in prossimità di aeroporti, stazioni ferroviarie, autostazioni, stazioni metropolitane e di stazioni di mezzi di trasporto marittimi, fluviali e lacustri, per favorire l’intermodalità tra bicicletta e altri mezzi di trasporto.
”.
c bis) promuovere l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto per le esigenze quotidiane, anche mediante la realizzazione di ciclostazioni, di parcheggi e di box per le biciclette da realizzarsi, in particolare, in zone limitrofe ai servizi ed ai luoghi pubblici di maggiore interesse;
”.
c ter) promuovere la presenza e l'utilizzo del bike-sharing quale servizio di
condivisione delle biciclette;
”.
c quater) promuovere, in raccordo con i biciplan dei comuni di cui all’articolo 4, comma 1, la
realizzazione di interventi di moderazione del traffico e di aree a priorità ciclabile tese a connettere ed integrare i percorsi ciclabili all'interno dei quartieri e dei centri abitati con le isole ambientali, le “zone 30”, le aree pedonali, le zone residenziali e le zone a traffico limitato.
”.
5. All’inizio del comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 27/2012 sono inserite le parole: “
La Regione favorisce
”, e dopo le parole: “
manufatti stradali
” sono inserite le seguenti: “
e ferroviari
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.