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Legge regionale 26 aprile 2022, n. 12

Disposizioni di semplificazione in materia di governo del territorio finalizzate all’attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC).

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 29 aprile 2022

Art. 1
Disposizioni di semplificazione per l’approvazione delle varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC)
1. Fermo restando il rispetto del piano di indirizzo territoriale (PIT) con valenza di piano paesaggistico di cui alla deliberazione del Consiglio regionale della Toscana 27 marzo 2015, n. 37, nel caso in cui la realizzazione di un’opera pubblica o di pubblica utilità oggetto di finanziamento totale o parziale da parte del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC) richieda variazioni agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica,(1)

Parole così sostituite con l.r. 5 luglio 2022, n. 23, art. 1.

l’amministrazione procedente convoca una conferenza dei servizi ai sensi dell’Sito esternoarticolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell’opera stessa, chiedendo altresì l’attivazione della procedura di variante automatica. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 16 del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
2. Ai fini di cui al comma 1, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT) è data notizia della indizione della conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto e lo stesso è pubblicato sul sito dei soggetti istituzionali coinvolti. I soggetti interessati possono presentare osservazioni entro i successivi quindici giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURT. Tale termine è esteso a trenta giorni nel caso in cui sia necessaria l’apposizione di vincoli preordinati all’esproprio. Le osservazioni sono riportate in conferenza di servizi, nell’ambito della quale i soggetti competenti si esprimono motivatamente entro i successivi quindici giorni. L’approvazione del progetto in sede di conferenza dei servizi costituisce variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e, ove necessario, vincolo preordinato all’esproprio. Tali varianti assumono efficacia in seguito alla deliberazione del consiglio comunale con la quale si prende atto della determinazione conclusiva della conferenza dei servizi.
2 bis. Nel caso in cui l’approvazione del progetto dell’opera pubblica o di pubblica utilità comporti una variante agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica che interessi beni paesaggistici di cui alla parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137), nell’ambito della conferenza di servizi di cui al comma 1, è acquisito il separato accordo fra la Regione e il Ministero della Cultura sulla conformità al PIT con valenza di piano paesaggistico della predetta variante. (2)

Comma inserito con l.r. 5 luglio 2022, n. 23, art. 1.

3. Nella deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 2 sono indicati i tempi di esecuzione e le eventuali prescrizioni necessarie per lo svolgimento dei lavori, tenendo conto delle tempistiche previste per l’attuazione del PNRR o del PNC.
4. Ad eccezione dei casi di cui all’articolo 25, comma 2, della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), qualora le varianti di cui al comma 1 comportino nuovo impegno di suolo non edificato fuori dal perimetro del territorio urbanizzato, l’amministrazione procedente, prima di convocare la conferenza dei servizi di cui al comma 1, richiede il pronunciamento positivo della conferenza di copianificazione di cui all’articolo 25 della medesima l.r. 65/2014 . Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza, il parere si intende reso in senso favorevole.
5. Le varianti consentono esclusivamente la realizzazione dell’opera di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 5 luglio 2022, n. 23, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.