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Legge regionale 26 aprile 2022, n. 12

Disposizioni di semplificazione in materia di governo del territorio finalizzate all’attuazione delle misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o dal Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC).

Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 29 aprile 2022

Art. 3
Varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per opere diverse da quelle pubbliche o di pubblica utilità previste dal PNRR o dal PNC
1. Nel caso in cui la realizzazione di opere diverse da quelle pubbliche o di pubblica utilità di cui all’articolo 1, oggetto di finanziamento totale o parziale da parte del PNRR o del PNC, comporti varianti agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, tali varianti sono consentite in deroga alle limitazioni di cui agli articoli 222, 228, 229, 230, 231, 232, 233 e 234 della l.r. 65/2014 .
2. Alle varianti di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dal titolo II della l.r. 65/2014 .

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 5 luglio 2022, n. 23, art. 1 .

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.