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Legge regionale 28 marzo 2022, n. 9

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 31 marzo 2022





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visti l’articolo 77, commi terzo e quarto, e l’Sito esternoarticolo 119, comma primo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e in particolare l’articolo 6, in base al quale per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;


Vista la Sito esternolegge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) che reca all’articolo 1, commi 5 e 6, disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche conseguenti alla riformulazione dell’Sito esternoarticolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 217 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), operata dall’Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera a), della stessa l. 234/2021 , con decorrenza dal 1° gennaio 2022;


Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);


Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020);


Vista la legge regionale 12 novembre 2021, n. 41 (Interventi a sostegno dei settori sciistico e del mobile e per il finanziamento di progetti relativi ai cammini regionali);


Vista la legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 (Legge di stabilità per l'anno 2022);


Considerato quanto segue:


1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF, è necessario modificare l’articolo 4 della l.r. 77/2012 , sia nella parte relativa agli scaglioni di reddito che vengono adeguati a quelli previsti dalla Sito esternol. 234/2021 , sia nella parte relativa alle aliquote;


2. È necessario disporre che il termine di cui all’articolo 50, comma 3, secondo periodo, Sito esternodel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sia differito al 31 marzo 2022;


3. È necessario adeguare alcune previsioni della l.r. 20/2008 al Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), nelle more della completa attuazione del medesimo con i previsti, ma tardivi, atti regolamentari, e della conseguente rivisitazione complessiva della stessa l.r. 20/2008 , in particolare per quanto attiene alla disciplina degli organi amministrativi delle società;


4. È necessario rimodulare l’intervento di spesa previsto per il 2021 dall’articolo 33 della l.r. 44/2021 per la mancata stipulazione del necessario accordo di programma nei tempi utili;


5. È necessario, al fine di assicurare l’efficacia dell’intervento previsto dall’articolo 17 della l.r. 54/2021 , fare riferimento all'imputabilità dell'aumento dei costi delle materie prime alla crisi pandemica, e individuare un arco temporale nel quale gli incrementi dei prezzi devono essere intervenuti;


6. Per la realizzazione del ponte sul fiume Serchio necessario al collegamento stradale tra la SS 12 dell’Abetone e del Brennero e la SP 1 Francigena nel Comune di Lucca, per il quale la Regione Toscana ha contribuito alla progettazione con propri fondi, è opportuno prevedere un contributo straordinario a carico del bilancio regionale, in aggiunta al contributo già erogato per la progettazione, previa stipula di un accordo di programma anche sotto forma di atto aggiuntivo dell’accordo in essere;


7. È opportuno concedere un contributo straordinario al Comune di Empoli per la realizzazione di un intervento di potenziamento della rete idrica;


8. A seguito, in particolare, di segnalazioni pervenute dal Governo, è necessario recare alcune modifiche formali a disposizioni contenute in precedenti leggi regionali a carattere finanziario, per la correzione di meri errori materiali;


9. Si rende necessaria una modifica del riferimento normativo della l.r. 41/2021 , in quanto gli aiuti ivi previsti possono essere considerati “non aiuti”, ai sensi della decisione C(2013) 9675 final del 19/12/2013, e quindi non disciplinati ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2020/C 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19);


10. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


CAPO I
Disposizioni in materia di entrata
Art. 1
Variazioni dell'aliquota dell’addizionale regionale IRPEF. Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 55/2021
1. Nel capo I della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 (Legge di stabilità per l'anno 2022), dopo l’articolo 1 è inserito il seguente:
Art. 1 bis - Variazioni dell'aliquota dell’addizionale regionale IRPEF. Modifiche all'
articolo 4 della l.r. 77/2012
1. La
lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77
(Legge finanziaria per l’anno 2013), è sostituita dalla seguente:
“c) di 0,45 punti percentuali per redditi oltre euro 28.000,00 fino a euro 50.000,00;”.
2. La
lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 77/2012
è sostituita dalla seguente:
“d) di 0,50 punti percentuali per i redditi oltre euro 50.000,00;”.
4. Le maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono stimate in euro 450.740,00 annui a decorrere dall’anno 2022 e sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 101 “Imposte, tasse e proventi assimilati” del Titolo 1 “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa” del bilancio di previsione 2022 – 2024 e successivi.
”.
CAPO II
Disposizioni di carattere finanziario
Art. 2
Compensi degli organi amministrativi delle società totalmente partecipate dalla Regione. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 20/2008
1. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 19 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), è inserito il seguente:
3 ter. In caso di cumulo della carica di presidente del consiglio di amministrazione con la carica di amministratore delegato, anche i compensi di cui al comma 1 e al comma 3 bis possono cumularsi.
”.
Art. 3
Compensi degli organi amministrativi delle società miste. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 20/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 20/2008 , le parole: “
maggior quota di partecipazione
” sono sostituite dalle seguenti: “
maggioranza assoluta del capitale sociale
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 20/2008 , la parola: “
regionale
” è sostituita dalle seguenti: “
a controllo pubblico
”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 21 della l.r. 20/2008 è inserito il seguente:
2 bis. Nelle altre ipotesi di società a partecipazione mista non si applicano le disposizioni di cui al capo VII.
”.
Art. 4
Contributo per la realizzazione di un nuovo presidio nel Comune di Palazzuolo sul Senio. Modifiche all’articolo 33 della l.r. 44/2021
1. Al comma 1 dell’articolo 33 della legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023), la parola: “
2021
” è sostituita dalla seguente: “
2022
”.
2. Al comma 4 dell’articolo 33 della l.r. 44/2021 la parola: “
2021
” è sostituita dalla seguente: “
2022
”, e le parole: “
bilancio di previsione 2021 – 2023, annualità 2021
” sono sostituite dalle seguenti: “
bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022
”.
Art. 5
Fondo per il sostegno agli enti locali da destinare all’emergenza dovuta all’incremento dei costi in edilizia scolastica dovuto all'emergenza pandemica. Modifiche all'articolo 17 della l.r. 54/2021
1. La rubrica dell'articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022), è sostituita dalla seguente: “
Fondo per il sostegno agli enti locali da destinare all'incremento dei costi in edilizia scolastica dovuto all'emergenza pandemica
”.
2. Alla fine del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 54/2021 sono aggiunte le parole: “
intervenuto dal 1° gennaio 2021, come definiti dai Prezzari dei lavori della Toscana
”.
3. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 54/2021 dopo la parola: “
progetto
” è inserita la seguente: “
esecutivo
”.
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 17 della l.r. 54/2021 è inserito il seguente:
4 bis. I lavori relativi ai progetti finanziati ai sensi del comma 3, lettera a), sono aggiudicati entro dodici mesi dalla concessione del finanziamento.
”.
Art. 6
Contributi straordinari per la realizzazione del ponte sul fiume Serchio per il collegamento stradale tra la SS 12 dell’Abetone e del Brennero e la SP 1 Francigena nel Comune di Lucca
1. Per favorire la realizzazione del ponte sul fiume Serchio di collegamento stradale tra la SS 12 dell’Abetone e del Brennero e la SP 1 Francigena nel Comune di Lucca, con funzioni di integrazione con la viabilità di interesse regionale, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare alla Provincia di Lucca un contributo straordinario fino all'importo massimo di euro 3.600.000,00 per l'anno 2024, previa stipula di un accordo di programma.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, pari a euro di euro 3.600.000,00 per l'anno 2024, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2024.
Art. 7
Contributo straordinario al Comune di Empoli
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Empoli un contributo straordinario una tantum dell’importo di complessivi euro 187.000,00 per il biennio 2022-2023, per concorrere alla spesa per la realizzazione di un intervento di potenziamento della rete idrica in località Molin Nuovo, volto a garantire la pressione necessaria a tutte le abitazioni nuove da servire, e di estensione della rete su via Piangrande per il collegamento dalla rete esistente alle proprietà private lungo la strada comunale.
2. La concessione del contributo è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Empoli, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a complessivi euro 187.000,00, di cui euro 37.400,00 per l’anno 2022 ed euro 149.600,00 per l’anno 2023, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 06 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione2022 – 2024, annualità 2022 e 2023.
CAPO III
Adeguamenti formali di disposizioni finanziarie
Art. 8
Estensione del sistema tramviario nell'area metropolitana fiorentina. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 77/2017
1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), la parola: “
54.000.00,00
” è sostituita dalla seguente: “
54.000.000,00
”, e le parole: “
Programma 02 "Trasporto pubblico locale"
” sono sostituite dalle seguenti: “
Programma 06 "Politica regionale
unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità (solo per le Regioni)”
.
Art. 9
Contributi straordinari al Comune di Volterra per l'avvio di studi ed interventi finalizzati al recupero e restauro dell'anfiteatro romano. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 79/2019
1. Alla fine della lettera b) del comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020), sono aggiunte le parole: “
e 2022
”.
Art. 10
Contributo straordinario a sostegno delle stazioni invernali e del sistema sciistico. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 41/2021
1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2021, n. 41 (Interventi a sostegno dei settori sciistico e del mobile e per il finanziamento di progetti relativi ai cammini regionali), è sostituito dal seguente:
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso ai sensi della decisione C(2013) 9675 final del 19/12/2013 “Aiuto di Stato SA.36882 (2013/N) - Italia Sostegno in favore delle aree sciabili di interesse locale in Toscana.
”.
Art. 11
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 41/2021
1. Al comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 41/2021 le parole “
Programma 14
” sono sostituite dalle seguenti: “
Programma 01
”.
Art. 12
Contributi agli enti locali per il recupero e la ristrutturazione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata. Modifiche all'articolo 31 della l.r. 44/2021
1. Al comma 1 dell’articolo 31 della l.r. 44/2021 , le parole: “
dell’articolo 48, comma 2
”, sono sostituite dalle seguenti: “
dell’articolo 48, comma 3
”.
2. Alla fine del comma 8 dell’articolo 31 della l.r. 44/2021 sono aggiunte le parole: “
e all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
”.
Art. 13
Correzione di errore materiale. Modifiche al preambolo della l.r. 54/2021
1. Nel preambolo della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022) dopo il considerato 20, il numero: “14” è sostituito dal seguente: “
21
”.
Art. 14
Contributo straordinario al Comune di Calcinaia. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 54/2021
1. Il comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 54/2021 è sostituito dal seguente:
3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 300.000,00 per l’anno 2022, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022 – 2024, annualità 2022.
”.
Art. 15
Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 55/2021
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 55/2021 , le parole: “
articolo 1
” sono sostituite dalle seguenti: “
articolo 14
”.
Art. 16
Correzione di errore materiale nella l.r. 55/2021
1. Dopo l’articolo 20 della l.r. 55/2021 le parole: “
CAPO II
” sono sostituite dalle seguenti: “
CAPO III
”.
Art. 17
Copertura finanziaria. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 55/2021
1. Al comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 55/2021 , le parole: “
dell’articolo 6
” sono sostituite dalle seguenti: “
degli articoli 7 e 8
”.
CAPO IV
Norme finali
Art. 18
Copertura finanziaria
1. Dall'attuazione degli articoli 2, 3, 5, e dall’articolo 8 all’articolo 17 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti alle altre disposizioni si fa fronte mediante le maggiori entrate stanziate sul bilancio di previsione 2022 – 2024 con la legge regionale 28 marzo 2022, n. 10 (Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. Prima variazione).
Art. 19
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.