Menù di navigazione

Legge regionale 28 marzo 2022, n. 10

Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024. Prima variazione.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 31 marzo 2022



PREAMBOLO


Visto l’Sito esternoarticolo 117, comma terzo, della Costituzione ;


Visti l’articoli 11 e l’articolo 37 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e, in particolare, l’articolo 51;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024);


Visto il parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti espresso in data 9 marzo 2022, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana)


Considerato quanto segue:


1. Si rende necessario adeguare gli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 in funzione delle esigenze di spesa di parte corrente, in conto capitale e per rimborso prestiti intervenute successivamente all’approvazione della l.r. 56/2021 , da realizzarsi nel corso dell’esercizio di riferimento;


2.Tale adeguamento si concretizza nella iscrizione di nuove o maggiori spese alla cui copertura si provvede attraverso la previsione di maggiori entrate, attraverso il ricorso al credito, attraverso l’utilizzo degli accantonamenti di bilancio e tramite storni compensativi fra risorse finanziarie già stanziate in bilancio;


3. Per consentire l'immediata adozione degli atti amministrativi conseguenti, è necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge

CAPO I
Variazioni al bilancio
Art. 1
Variazioni alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024
1. Alle previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 sono apportate le variazioni indicate nell’allegato A “Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 - Entrata” e nell’allegato B “Variazioni al Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 - Spesa”.
2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, le previsioni di entrata e di spesa del bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 sono modificate nella misura complessivamente indicata dalle seguenti risultanze:
  Residui Cassa Competenza 2022 Pluriennale 2023 Pluriennale 2024
ENTRATA 0,00 919.740,00 919.740,00 450.740,00 4.050.740,00
SPESA 0,00 919.740,00 919.740,00 450.740,00 4.050.740,00
Art. 2
Autorizzazioni di spesa per gli anni 2022 – 2024
1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate dalla presente legge negli importi indicati nell’allegato B “Variazioni al bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024 - Spesa”.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024)
Art. 3
Autorizzazione all’indebitamento. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 56/2021
1. L’articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2021, n. 56 (Bilancio di previsione finanziario 2022 - 2024), è sostituito dal seguente:
Art. 6 Autorizzazione all’indebitamento
1. Nel triennio 2022 – 2024 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 684.509.101,62 di cui euro 332.086.519,71 nel 2022, euro 197.228.898,66 nel 2023 ed euro 155.193.683,25 nel 2024, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall’
Sito esternoarticolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”), di quanto previsto dall’
Sito esternoarticolo 62 del d.lgs. 118/2011
e all’osservanza di quanto recato dall’
Sito esternoarticolo 62 del decreto legislativo 25 giugno 2008, n. 112
(Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla
Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133
.
2. I mutui o prestiti di cui al comma 1, sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta, ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti.
3. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).
4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 2, relativi agli esercizi 2023 e 2024, nonché l’eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso o agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 “Debito Pubblico”.
5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2024, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2024, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.
”.
Art. 4
Sostituzione dell’allegato d) della l.r. 56/2021
1. L’allegato d) della l.r. 56/2021 , recante i limiti di indebitamento per le regioni, è sostituito dall’allegato F “
Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
”.
Art. 5
Sostituzione dell’allegato 3 della l.r. 56/2021
1. L’allegato 3 della l.r. 56/2021 , recante l’elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili, è sostituito dall’allegato G “
Elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili
”.
Art. 6
Sostituzione dell’allegato b) della l.r. 56/2021
1. L’allegato b) della l.r. 56/2021 , nella parte recante la composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2023, è sostituito dall’allegato H “
Fondo
pluriennale vincolato
”.
CAPO III
Disposizioni finali
Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.