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Legge regionale 28 marzo 2022, n. 9

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 31 marzo 2022





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visti l’articolo 77, commi terzo e quarto, e l’Sito esternoarticolo 119, comma primo, della Costituzione ;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), e in particolare l’articolo 6, in base al quale per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, cui il sistema medesimo è informato, le regioni possono stabilire aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;


Vista la Sito esternolegge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) che reca all’articolo 1, commi 5 e 6, disposizioni in materia di addizionale regionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche conseguenti alla riformulazione dell’Sito esternoarticolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 217 (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), operata dall’Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera a), della stessa l. 234/2021 , con decorrenza dal 1° gennaio 2022;


Vista la legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018);


Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2020);


Vista la legge regionale 12 novembre 2021, n. 41 (Interventi a sostegno dei settori sciistico e del mobile e per il finanziamento di progetti relativi ai cammini regionali);


Vista la legge regionale 29 novembre 2021, n. 44 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2021 – 2023);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 54 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2022);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2021, n. 55 (Legge di stabilità per l'anno 2022);


Considerato quanto segue:


1. Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell’addizionale regionale IRPEF con la nuova articolazione degli scaglioni dell’IRPEF, è necessario modificare l’articolo 4 della l.r. 77/2012 , sia nella parte relativa agli scaglioni di reddito che vengono adeguati a quelli previsti dalla Sito esternol. 234/2021 , sia nella parte relativa alle aliquote;


2. È necessario disporre che il termine di cui all’articolo 50, comma 3, secondo periodo, Sito esternodel decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), sia differito al 31 marzo 2022;


3. È necessario adeguare alcune previsioni della l.r. 20/2008 al Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), nelle more della completa attuazione del medesimo con i previsti, ma tardivi, atti regolamentari, e della conseguente rivisitazione complessiva della stessa l.r. 20/2008 , in particolare per quanto attiene alla disciplina degli organi amministrativi delle società;


4. È necessario rimodulare l’intervento di spesa previsto per il 2021 dall’articolo 33 della l.r. 44/2021 per la mancata stipulazione del necessario accordo di programma nei tempi utili;


5. È necessario, al fine di assicurare l’efficacia dell’intervento previsto dall’articolo 17 della l.r. 54/2021 , fare riferimento all'imputabilità dell'aumento dei costi delle materie prime alla crisi pandemica, e individuare un arco temporale nel quale gli incrementi dei prezzi devono essere intervenuti;


6. Per la realizzazione del ponte sul fiume Serchio necessario al collegamento stradale tra la SS 12 dell’Abetone e del Brennero e la SP 1 Francigena nel Comune di Lucca, per il quale la Regione Toscana ha contribuito alla progettazione con propri fondi, è opportuno prevedere un contributo straordinario a carico del bilancio regionale, in aggiunta al contributo già erogato per la progettazione, previa stipula di un accordo di programma anche sotto forma di atto aggiuntivo dell’accordo in essere;


7. È opportuno concedere un contributo straordinario al Comune di Empoli per la realizzazione di un intervento di potenziamento della rete idrica;


8. A seguito, in particolare, di segnalazioni pervenute dal Governo, è necessario recare alcune modifiche formali a disposizioni contenute in precedenti leggi regionali a carattere finanziario, per la correzione di meri errori materiali;


9. Si rende necessaria una modifica del riferimento normativo della l.r. 41/2021 , in quanto gli aiuti ivi previsti possono essere considerati “non aiuti”, ai sensi della decisione C(2013) 9675 final del 19/12/2013, e quindi non disciplinati ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2020/C 1863 final (Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19);


10. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge



Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.