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Legge regionale 1 marzo 2022, n. 6

Disposizioni in materia di ARPAT. Modifiche alla l.r. 30/2009 .

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 11 marzo 2022

Art.1
Patrocinio dell’Avvocatura regionale. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 30/2009 .
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 20 della legge regionale 2 giugno 2009, n.30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”), è aggiunto il seguente:
5 bis. L’ARPAT può avvalersi del patrocinio e della consulenza dell’Avvocatura regionale, secondo quanto previsto dalla
legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63
(Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale).
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.