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Legge regionale 1 marzo 2022, n. 4

Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 11 marzo 2022



PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 3, comma 3, e l’articolo 4, comma 1, lettere l), n) e v), dello Statuto;


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).


Considerato quanto segue:


1. La Regione Toscana, in coerenza con le proprie finalità statutarie, tutela i territori montani promuovendo interventi finalizzati a contrastare lo spopolamento di tali aree, rivitalizzandone e riqualificandone il tessuto sociale ed economico;


2. Per il raggiungimento di tale finalità, si ritiene opportuno prevedere specifiche misure in favore dei soggetti che intendono avviare un’attività produttiva, o riorganizzare un’attività già esistente nei territori dei comuni montani, dando priorità ai comuni caratterizzati da maggiore disagio socio economico e da criticità ambientali;


3. In quest’ottica, con l’obiettivo di perseguire una sempre più efficace valorizzazione delle risorse territoriali, promuovere la coesione sociale e la sostenibilità ambientale, si ritiene opportuno introdurre misure atte ad incentivare lo svolgimento di attività finalizzate alla cura e custodia dei luoghi e di carattere sociale in favore delle comunità locali di riferimento;


Approva la presente legge


Art. 1
Ambito territoriale di applicazione
1. La presente legge stabilisce misure di intervento a favore dei territori dei comuni montani di cui all’allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
Art. 2
Contributi per la promozione delle attività produttive montane
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi a fondo perduto a soggetti che favoriscono la rivitalizzazione del tessuto sociale ed economico dei territori dei comuni montani individuati all’articolo 1, mediante l’apertura di nuove attività produttive o la riorganizzazione di attività già esistenti.
2. I contributi di cui al comma 1 possono essere richiesti da imprese aventi qualsiasi forma giuridica e la cui sede operativa è localizzata ad una altitudine non inferiore a cinquecento metri nei territori dei comuni montani di cui all’articolo 1. In caso di attività agricole almeno il cinquanta per cento dei terreni su cui è svolta l’attività deve essere localizzato ad una altitudine non inferiore a cinquecento metri.
3. Costituiscono criteri di priorità, in ordine decrescente, per la concessione dei contributi di cui al comma 1:
a) l’ubicazione della sede operativa in comuni aventi una più alta posizione nella graduatoria del disagio di cui all’articolo 80, comma 3, della l.r. 68/2011 ;
b) l’ubicazione della sede operativa nei nuclei abitati o nei centri abitati, come definiti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in cui vi è minore presenza di attività produttive;
c) lo svolgimento di attività in ambito commerciale in qualità di microimpresa;
d) età dei soggetti richiedenti inferiore a quaranta anni.
4. Non possono essere ammesse a finanziamento più di tre domande di contributo per ogni comune.
5. Qualora residuino risorse ad esaurimento della graduatoria predisposta sulla base dei criteri di cui al comma 3, è consentito, anche in deroga al limite di cui al comma 4, il finanziamento delle domande non soddisfatte secondo l’ordine di priorità che risulta dalla medesima graduatoria.
6. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale, tramite appositi bandi, nel limite massimo di 25.000,00 euro per ciascun beneficiario, da erogare in quote annuali per cinque anni e sono calcolati in relazione al progetto di attività presentato, tenendo conto, in particolare, di criteri relativi al volume di attività, ai livelli occupazionali, all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità ambientale.
7. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative per la concessione, l’erogazione e la rendicontazione dei contributi.
8. Comportano la revoca totale dei contributi e la restituzione di tutte le somme erogate maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento:
a) la mancata realizzazione dell’intero progetto di cui al comma 6;
b) la mancanza o il venir meno dei requisiti previsti dal bando oppure l’irregolarità non sanabile della documentazione prodotta;
c) l'adozione dei provvedimenti definitivi ai sensi dell'Sito esternoarticolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).
9. La revoca e la restituzione dei contributi può essere disposta anche in misura parziale, secondo le previsioni del bando, in relazione allo stato di attuazione del progetto di cui al comma 6 e alla eventuale delocalizzazione, entro cinque anni dalla erogazione della prima quota annuale, della sede operativa dai territori dei comuni montani di cui all’articolo 1.
10. Il procedimento di revoca si conclude entro novanta giorni dalla data di avvio.
11. Il termine di cui al comma 10 può essere sospeso, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
Art. 3
Patto di comunità per la gestione attiva del bosco, la cura del territorio e per attività sociali
1. Ai soggetti beneficiari dei contributi di cui all’articolo 2 è erogata annualmente una ulteriore somma, pari al venti per cento degli stessi, qualora stipulino una convenzione con il comune di riferimento, denominata “Patto di comunità”, per lo svolgimento di attività di gestione attiva del bosco come definita dall’articolo 19, comma 1, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), cura del territorio e svolgimento di attività sociali a favore della comunità locale.
2. La somma di cui al comma 1 è erogata per l’intera durata del Patto di comunità, che può avere durata massima pari a cinque anni o comunque fino al termine del periodo di corresponsione del contributo assegnato ai sensi dell’articolo 2, comma 6.
3. I comuni redigono i patti di comunità di cui al comma 1 definendo, in particolare, le attività di gestione attiva del bosco, cura del territorio e le attività sociali, la formazione eventualmente necessaria e le forme di controllo dell’attività svolta, in conformità alle linee guida adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Il Patto di comunità di cui al comma 1 può essere stipulato anche da imprese agricole, micro e piccole imprese artigianali e commerciali non beneficiarie dei contributi di cui all’articolo 2 che:
a) sono situate nei territori di cui all’articolo 1 e la cui sede operativa è localizzata ad un’altitudine non inferiore a cinquecento metri. In caso di attività agricole almeno il cinquanta per cento dei terreni su cui è svolta l’attività deve essere localizzato ad un’altitudine non inferiore a cinquecento metri;
b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
5. Per la stipula del Patto di comunità di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, tramite appositi bandi, contributi a fondo perduto nel limite massimo di 15.000,00 euro per ciascun beneficiario, erogati in quote annuali per cinque anni.
6. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi.
7. Il mancato svolgimento delle attività previste dal Patto di comunità comporta la revoca e la restituzione, anche parziale secondo le previsioni del bando, di tutte le somme erogate maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento. A tal fine, i comuni informano, con cadenza annuale, la Giunta regionale degli esiti dei controlli da essi svolti.
Art. 4
Regime dei contributi
1. I contributi di cui alla presente legge sono riconosciuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) agli aiuti “de minimis”.
Art. 5
Clausola valutativa
1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente con periodicità annuale, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione per illustrare le misure adottate, in particolare:
a) il numero di domande presentate per accedere alle misure, quelle rifiutate e quelle ammesse con gli importi erogati; per ciascuna impresa incentivata, il numero degli addetti, distinto per genere e fascia di età, nonché il relativo fatturato;
b) i comuni che hanno sottoscritto Patti di comunità ai sensi dell’articolo. 3, specificando il numero, l’oggetto e la durata delle convenzioni stipulate;
c) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.
2. A cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente i risultati di un’indagine sul tasso di sopravvivenza delle imprese che hanno usufruito degli incentivi, in rapporto a quello di imprese con caratteristiche analoghe, operanti in territori che non rientrano nell’ambito incentivato ai sensi della presente legge.
Art. 6
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 7.500.000,00 per il periodo 2022 – 2027, cui si fa fronte:
a) per euro 1.300.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024;
b) per euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025. (1)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, art. 16, comma 1.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui alla presente legge è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza, di uguale importo:
Anno 2022
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.300.000,00;
- in aumento Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 1.300.000,00.
Anno 2023
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.300.000,00;
- in aumento Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 1.300.000,00.
Anno 2024
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.300.000,00;
- in aumento Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 1.300.000,00.
3. Ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), agli oneri per gli esercizi 2026 e 2027, fino all'importo massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2026 e di euro 200.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con legge di bilancio. (2)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022, art. 16, comma 2.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022 , art. 16 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022 , art. 16 , comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.