Legge regionale 1 marzo 2022, n. 4
Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani.
Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 11 marzo 2022
PREAMBOLO
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 3, comma 3, e l’articolo 4, comma 1, lettere l), n) e v), dello Statuto;
Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).
Considerato quanto segue:
1. La Regione Toscana, in coerenza con le proprie finalità statutarie, tutela i territori montani promuovendo interventi finalizzati a contrastare lo spopolamento di tali aree, rivitalizzandone e riqualificandone il tessuto sociale ed economico;
2. Per il raggiungimento di tale finalità, si ritiene opportuno prevedere specifiche misure in favore dei soggetti che intendono avviare un’attività produttiva, o riorganizzare un’attività già esistente nei territori dei comuni montani, dando priorità ai comuni caratterizzati da maggiore disagio socio economico e da criticità ambientali;
3. In quest’ottica, con l’obiettivo di perseguire una sempre più efficace valorizzazione delle risorse territoriali, promuovere la coesione sociale e la sostenibilità ambientale, si ritiene opportuno introdurre misure atte ad incentivare lo svolgimento di attività finalizzate alla cura e custodia dei luoghi e di carattere sociale in favore delle comunità locali di riferimento;
Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.