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Legge regionale 1 marzo 2022, n. 4

Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 11 marzo 2022



PREAMBOLO


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 3, comma 3, e l’articolo 4, comma 1, lettere l), n) e v), dello Statuto;


Vista la legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali).


Considerato quanto segue:


1. La Regione Toscana, in coerenza con le proprie finalità statutarie, tutela i territori montani promuovendo interventi finalizzati a contrastare lo spopolamento di tali aree, rivitalizzandone e riqualificandone il tessuto sociale ed economico;


2. Per il raggiungimento di tale finalità, si ritiene opportuno prevedere specifiche misure in favore dei soggetti che intendono avviare un’attività produttiva, o riorganizzare un’attività già esistente nei territori dei comuni montani, dando priorità ai comuni caratterizzati da maggiore disagio socio economico e da criticità ambientali;


3. In quest’ottica, con l’obiettivo di perseguire una sempre più efficace valorizzazione delle risorse territoriali, promuovere la coesione sociale e la sostenibilità ambientale, si ritiene opportuno introdurre misure atte ad incentivare lo svolgimento di attività finalizzate alla cura e custodia dei luoghi e di carattere sociale in favore delle comunità locali di riferimento;


Approva la presente legge



Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022 , art. 16 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022 , art. 16 , comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.