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Legge regionale 1 marzo 2022, n. 4

Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 11 marzo 2022

Art. 6
Norma finanziaria
1. Per l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge è autorizzata la spesa massima complessiva di euro 7.500.000,00 per il periodo 2022 – 2027, cui si fa fronte:
a) per euro 1.300.000,00 per l'anno 2022, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022 – 2024;
b) per euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2023 – 2025. (1)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022, art. 16, comma 1.

2. Ai fini della copertura degli oneri di cui alla presente legge è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024, rispettivamente per competenza e cassa e per sola competenza, di uguale importo:
Anno 2022
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.300.000,00;
- in aumento Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 1.300.000,00.
Anno 2023
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.300.000,00;
- in aumento Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 1.300.000,00.
Anno 2024
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 1.300.000,00;
- in aumento Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 1.300.000,00.
3. Ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), agli oneri per gli esercizi 2026 e 2027, fino all'importo massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2026 e di euro 200.000,00 per l'anno 2027, si fa fronte con legge di bilancio. (2)

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022, art. 16, comma 2.


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022 , art. 16 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022 , art. 16 , comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.