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Legge regionale 1 marzo 2022, n. 4

Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 11 marzo 2022

Art. 5
Clausola valutativa
1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, e successivamente con periodicità annuale, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione per illustrare le misure adottate, in particolare:
a) il numero di domande presentate per accedere alle misure, quelle rifiutate e quelle ammesse con gli importi erogati; per ciascuna impresa incentivata, il numero degli addetti, distinto per genere e fascia di età, nonché il relativo fatturato;
b) i comuni che hanno sottoscritto Patti di comunità ai sensi dell’articolo. 3, specificando il numero, l’oggetto e la durata delle convenzioni stipulate;
c) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della legge.
2. A cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente i risultati di un’indagine sul tasso di sopravvivenza delle imprese che hanno usufruito degli incentivi, in rapporto a quello di imprese con caratteristiche analoghe, operanti in territori che non rientrano nell’ambito incentivato ai sensi della presente legge.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022 , art. 16 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022 , art. 16 , comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.