Menù di navigazione

Legge regionale 1 marzo 2022, n. 4

Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani.

Bollettino Ufficiale n. 15, parte prima, dell' 11 marzo 2022

Art. 3
Patto di comunità per la gestione attiva del bosco, la cura del territorio e per attività sociali
1. Ai soggetti beneficiari dei contributi di cui all’articolo 2 è erogata annualmente una ulteriore somma, pari al venti per cento degli stessi, qualora stipulino una convenzione con il comune di riferimento, denominata “Patto di comunità”, per lo svolgimento di attività di gestione attiva del bosco come definita dall’articolo 19, comma 1, della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana), cura del territorio e svolgimento di attività sociali a favore della comunità locale.
2. La somma di cui al comma 1 è erogata per l’intera durata del Patto di comunità, che può avere durata massima pari a cinque anni o comunque fino al termine del periodo di corresponsione del contributo assegnato ai sensi dell’articolo 2, comma 6.
3. I comuni redigono i patti di comunità di cui al comma 1 definendo, in particolare, le attività di gestione attiva del bosco, cura del territorio e le attività sociali, la formazione eventualmente necessaria e le forme di controllo dell’attività svolta, in conformità alle linee guida adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
4. Il Patto di comunità di cui al comma 1 può essere stipulato anche da imprese agricole, micro e piccole imprese artigianali e commerciali non beneficiarie dei contributi di cui all’articolo 2 che:
a) sono situate nei territori di cui all’articolo 1 e la cui sede operativa è localizzata ad un’altitudine non inferiore a cinquecento metri. In caso di attività agricole almeno il cinquanta per cento dei terreni su cui è svolta l’attività deve essere localizzato ad un’altitudine non inferiore a cinquecento metri;
b) sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese;
c) non sono in stato di liquidazione o di fallimento e non sono soggette a procedure di fallimento o di concordato preventivo.
5. Per la stipula del Patto di comunità di cui al comma 4, la Giunta regionale è autorizzata a concedere, tramite appositi bandi, contributi a fondo perduto nel limite massimo di 15.000,00 euro per ciascun beneficiario, erogati in quote annuali per cinque anni.
6. La Giunta regionale, con deliberazione da approvare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi.
7. Il mancato svolgimento delle attività previste dal Patto di comunità comporta la revoca e la restituzione, anche parziale secondo le previsioni del bando, di tutte le somme erogate maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento. A tal fine, i comuni informano, con cadenza annuale, la Giunta regionale degli esiti dei controlli da essi svolti.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2022 , art. 16 , comma 1.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Parole così sostituite con l.r. 29 dicembre 2022 , art. 16 , comma 2.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.