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Legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3

Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 4 febbraio 2022



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 3, l’articolo 4, comma 1, lettere a), b), d), e), m), m bis), v), e l’articolo 11 dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Considerato quanto segue:


1. Il Consiglio regionale persegue le proprie finalità statutarie con azioni ispirate ai principi della sussidiarietà sociale e istituzionale, all’integrazione delle politiche con le autonomie locali, riconoscendo e favorendo le formazioni sociali e il loro libero sviluppo;


2. L’obiettivo, ispirato al principio generale di cui all’articolo 3 dello Statuto di conseguire la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e la salvaguardia della vita delle generazioni future, ha come protagonisti principali i giovani, i quali devono poter realizzare sé stessi con forme diffuse di partecipazione nel perseguimento di un benessere individuale e collettivo;


3. Il Consiglio regionale promuove iniziative mirate a sostenere la rivitalizzazione del tessuto sociale impoverito dall’emergenza da COVID-19, iniziative le quali siano, al contempo, di stimolo alla capacità progettuale dei comuni e dirette al coinvolgimento dei giovani in attività nelle quali essi siano protagonisti al fine di ricomporre forme di aggregazione sociale per lungo tempo assenti dalla loro quotidianità;


4. Gli ambiti di intervento si differenziano in ragione degli interessi peculiari che i giovani dimostrano su tematiche attuali, consentendo loro di concentrare l’energia e la curiosità intellettuale secondo le proprie inclinazioni;


5. Il Consiglio regionale intende, altresì, promuovere e sostenere iniziative didattiche, formative e di orientamento delle istituzioni scolastiche della Toscana in merito al rafforzamento di percorsi per la realizzazione di forme di cittadinanza attiva in cui i giovani studenti siano protagonisti consapevoli;


6. La ristrettezza dei tempi tecnici, per l’espletamento delle procedure di assegnazione dei contributi, rende necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto
1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, sostiene la cultura dell’aggregazione sociale tra i giovani e della coesione sociale tra questi e le istituzioni, con interventi di sostegno alle comunità locali e con iniziative dirette.
2. Ai fini del comma 1, il Consiglio regionale concede, una tantum per il solo anno 2022, contributi fino ad un limite massimo di euro 15.000,00, a beneficio del singolo comune, per progetti finalizzati allo svolgimento di iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni.
Art. 2
Ambiti di intervento dei progetti
1. Il Consiglio regionale, per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, individua i seguenti ambiti di intervento progettuale da parte dei comuni:
a) valorizzazione e riqualificazione del patrimonio urbano attraverso l’arte di strada, cosiddetta “street art”, intesa quale particolare forma di espressione dell’arte moderna che si manifesta in luoghi pubblici e che compenetra e armonizza la capacità e la creatività artistica del singolo con l’arredo urbano in aree spesso trascurate e in abbandono;
b) promozione e realizzazione di spettacoli, quali eventi, festival, concerti, che vedano come protagonisti giovani toscani di età non superiore a trentacinque anni;
c) promozione e realizzazione di progetti di aggregazione giovanile, anche in autogestione, volti alla valorizzazione dell’identità territoriale della Toscana da realizzare all’interno di strutture di proprietà o di gestione comunale;
d) valorizzazione di aree a verde pubblico e realizzazione di parchi giochi inclusivi finalizzati a garantire maggiore fruibilità degli spazi prioritariamente da parte dei bambini con disabilità.
Art. 3
Criteri per la concessione dei contributi
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione, individua gli indirizzi e le modalità di accesso ai contributi ai fini della predisposizione dell’avviso pubblico.
2. I comuni possono presentare una sola domanda di contributo con riferimento ad un progetto rientrante in uno degli ambiti di cui all’articolo 2.
3. I progetti presentati dai comuni sono valutati sulla base dei seguenti criteri, funzionali all’ambito di intervento prescelto:
a) adeguatezza e rilievo strategico del progetto;
b) sostenibilità finanziaria del progetto;
c) tempi di realizzazione del progetto;
d) attitudine al coinvolgimento partecipativo dei giovani nelle iniziative;
e) finalizzazione prioritaria al recupero della fruizione condivisa di spazi accessibili dai cittadini;
f) funzionalità e coerenza in tema di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare e indisponibile del comune;
g) sostenibilità gestionale;
h) inclusione sociale dei soggetti con disabilità;
i) capacità innovativa e creativa del progetto;
j) livello di qualità e pertinenza del progetto in relazione all’ambito di intervento prescelto.
Art. 4
Iniziative dirette del Consiglio regionale
1. Per gli ambiti di intervento di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua, con deliberazione, iniziative dirette e il relativo finanziamento.
Art. 5
Erogazione del contributo e relazione
1. L’erogazione del contributo avviene per l’intero ammontare dell’importo concesso entro il 2022.
2. Entro il 31 dicembre 2023, i comuni beneficiari del contributo presentano al Consiglio regionale e alla commissione consiliare competente una relazione sull’impiego del medesimo e la rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 6
Revoca
1. La mancata realizzazione del progetto presentato dal comune comporta la revoca del contributo e la restituzione della somma, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.
2. La revoca è altresì disposta in caso di mancato rispetto dell’obbligo di cui all’articolo 5, comma 2.
Art. 7
Promozione e sostegno di attività didattiche per una cittadinanza attiva
1. Il Consiglio regionale, nel rispetto della Sito esternolegge 20 agosto 2019, n. 92 (Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica), sostiene e promuove, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, le iniziative didattiche e formative delle istituzioni scolastiche finalizzate all’acquisizione di conoscenze consapevoli sul funzionamento e sulle competenze dell’organo legislativo, per un ampliamento e arricchimento degli insegnamenti di educazione civica, nonché per consentire un collegamento sistematico tra la formazione in aula ed esperienze dirette nel mondo del lavoro.
2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale individua, d’intesa con l’Ufficio scolastico regionale per la Toscana, le iniziative di cui al comma 1 e il relativo finanziamento.
Art. 8
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione della presente legge, si fa fronte con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale anno 2022-2023-2024, per la sola annualità 2022, nel modo seguente:
a) per l’articolo 2, comma 1
1) lettera a), sino all’importo massimo di euro 400.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
2) lettera b), sino all’importo massimo di euro 450.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
3) lettera c), sino all’importo massimo di euro 400.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
4) lettera d), sino all’importo massimo di euro 500.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”;
b) per l’articolo 4, sino all’importo massimo di euro 150.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”;
c) per l’articolo 7, comma 2, sino all’importo massimo di euro 100.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 9
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si veda anche il rifinanziamento di intervento disposto dalla l.r. 1 luglio 2022, n. 22.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.