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Legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3

Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 4 febbraio 2022



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 3, l’articolo 4, comma 1, lettere a), b), d), e), m), m bis), v), e l’articolo 11 dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Considerato quanto segue:


1. Il Consiglio regionale persegue le proprie finalità statutarie con azioni ispirate ai principi della sussidiarietà sociale e istituzionale, all’integrazione delle politiche con le autonomie locali, riconoscendo e favorendo le formazioni sociali e il loro libero sviluppo;


2. L’obiettivo, ispirato al principio generale di cui all’articolo 3 dello Statuto di conseguire la soddisfazione dei bisogni della generazione presente e la salvaguardia della vita delle generazioni future, ha come protagonisti principali i giovani, i quali devono poter realizzare sé stessi con forme diffuse di partecipazione nel perseguimento di un benessere individuale e collettivo;


3. Il Consiglio regionale promuove iniziative mirate a sostenere la rivitalizzazione del tessuto sociale impoverito dall’emergenza da COVID-19, iniziative le quali siano, al contempo, di stimolo alla capacità progettuale dei comuni e dirette al coinvolgimento dei giovani in attività nelle quali essi siano protagonisti al fine di ricomporre forme di aggregazione sociale per lungo tempo assenti dalla loro quotidianità;


4. Gli ambiti di intervento si differenziano in ragione degli interessi peculiari che i giovani dimostrano su tematiche attuali, consentendo loro di concentrare l’energia e la curiosità intellettuale secondo le proprie inclinazioni;


5. Il Consiglio regionale intende, altresì, promuovere e sostenere iniziative didattiche, formative e di orientamento delle istituzioni scolastiche della Toscana in merito al rafforzamento di percorsi per la realizzazione di forme di cittadinanza attiva in cui i giovani studenti siano protagonisti consapevoli;


6. La ristrettezza dei tempi tecnici, per l’espletamento delle procedure di assegnazione dei contributi, rende necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si veda anche il rifinanziamento di intervento disposto dalla l.r. 1 luglio 2022, n. 22.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.