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Legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3

Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 4 febbraio 2022

Art. 5
Erogazione del contributo e relazione
1. L’erogazione del contributo avviene per l’intero ammontare dell’importo concesso entro il 2022.
2. Entro il 31 dicembre 2023, i comuni beneficiari del contributo presentano al Consiglio regionale e alla commissione consiliare competente una relazione sull’impiego del medesimo e la rendicontazione delle spese sostenute.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si veda anche il rifinanziamento di intervento disposto dalla l.r. 1 luglio 2022, n. 22.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.