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Legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3

Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 4 febbraio 2022

Art. 3
Criteri per la concessione dei contributi
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con deliberazione, individua gli indirizzi e le modalità di accesso ai contributi ai fini della predisposizione dell’avviso pubblico.
2. I comuni possono presentare una sola domanda di contributo con riferimento ad un progetto rientrante in uno degli ambiti di cui all’articolo 2.
3. I progetti presentati dai comuni sono valutati sulla base dei seguenti criteri, funzionali all’ambito di intervento prescelto:
a) adeguatezza e rilievo strategico del progetto;
b) sostenibilità finanziaria del progetto;
c) tempi di realizzazione del progetto;
d) attitudine al coinvolgimento partecipativo dei giovani nelle iniziative;
e) finalizzazione prioritaria al recupero della fruizione condivisa di spazi accessibili dai cittadini;
f) funzionalità e coerenza in tema di valorizzazione e riqualificazione del patrimonio immobiliare e indisponibile del comune;
g) sostenibilità gestionale;
h) inclusione sociale dei soggetti con disabilità;
i) capacità innovativa e creativa del progetto;
j) livello di qualità e pertinenza del progetto in relazione all’ambito di intervento prescelto.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Si veda anche il rifinanziamento di intervento disposto dalla l.r. 1 luglio 2022, n. 22.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.