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Legge regionale 31 gennaio 2022, n. 3

Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 4 febbraio 2022

Art. 1
Oggetto
1. Il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, sostiene la cultura dell’aggregazione sociale tra i giovani e della coesione sociale tra questi e le istituzioni, con interventi di sostegno alle comunità locali e con iniziative dirette.
2. Ai fini del comma 1, il Consiglio regionale concede, una tantum per il solo anno 2022, contributi fino ad un limite massimo di euro 15.000,00, a beneficio del singolo comune, per progetti finalizzati allo svolgimento di iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni.

Note del Redattore:

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Si veda anche il rifinanziamento di intervento disposto dalla l.r. 1 luglio 2022, n. 22.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.