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Legge regionale 31 gennaio 2022, n. 2

Interventi di sostegno per l’educazione alla musica e al canto corale.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 4 febbraio 2022





PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere b), m bis) e q), e l’articolo 11 dello Statuto;


Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);


Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali) e, in particolare, gli articoli 1, comma 1, lettera f), 45 e 46;


Considerato quanto segue:


1. Il legislatore toscano persegue, fra le proprie finalità statutarie, la promozione dell’accesso alla cultura come bisogno individuale e valore collettivo e dell’associazionismo, al fine di valorizzare e sostenere l’educazione permanente alla condivisione di valori culturali, uno dei fondamenti per una socialità di cittadinanza attiva;


2. L’educazione musicale e l’accesso alla cultura hanno subìto, in ragione dell’emergenza da pandemia, un lungo periodo di inattività, che ha compromesso l’esistenza stessa delle piccole realtà associative del settore musicale impegnate proprio nell’azione di coinvolgimento di singoli individui in un progetto comune che consente agli stessi di diventare collettivo;


3. Il Consiglio regionale intende sostenere con un contributo economico tali realtà associative impegnate nella formazione continua per la cultura musicale e nelle attività di promozione e di educazione musicale di base;


4. Tale contributo è finalizzato al sostegno di attività che, per loro natura, non rivestono carattere economico avendo un obiettivo esclusivamente sociale e culturale;


5. Risulta opportuno che il contributo venga erogato direttamente all’Associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome (ANBIMA), attraverso la sua articolazione regionale, e all’Associazione cori della Toscana (ACT), le quali raggruppano un numero rappresentativo di bande musicali e di formazioni coristiche e svolgono un importante ruolo di diffusione della cultura musicale sull’intero territorio della regione. Tali associazioni, previa presentazione al Consiglio regionale dell’elenco delle bande e dei cori che presentino specifici programmi di attività e formazione, provvederanno poi alla ripartizione del contributo;


6. La ristrettezza dei tempi tecnici per l’espletamento della procedura di assegnazione dei contributi, rende necessario disporre l’entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge


Art. 1
Oggetto
1. In coerenza con le politiche regionali finalizzate alla valorizzazione e al sostegno per l’educazione alla musica e al canto corale, il Consiglio regionale, nella sua funzione di organo di rappresentanza della comunità toscana ai sensi dell’articolo 11 dello Statuto, dispone l’erogazione di contributi una tantum a sostegno delle bande musicali e dei cori che svolgono attività di formazione, anche attraverso la gestione di scuole, e siano iscritti, rispettivamente, all’articolazione regionale toscana dell’Associazione nazionale delle bande musicali autonome (ANBIMA) e all’Associazione cori della Toscana (ACT).
Art. 2
Contributi
1. I contributi sono concessi, una tantum per il solo 2022, entro il limite dell’importo complessivo di euro 150.000,00 e sono assegnati direttamente all’articolazione regionale dell’ANBIMA e all’ACT, le quali presentano, a seguito di avviso pubblico redatto dall’ufficio competente, la domanda di concessione.
2. L’importo complessivo di euro 150.000,00 è suddiviso tra le due associazioni in misura proporzionale alle bande musicali e ai cori iscritti.
3. Le associazioni provvedono alla successiva ripartizione fra le bande musicali e i cori iscritti, che abbiano loro presentato specifici programmi di attività e di formazione.
Art. 3
Erogazione del contributo e relazione
1. L’erogazione del contributo avviene per l’intero ammontare dell’importo concesso entro il 2022, previa presentazione al Consiglio regionale dell’elenco delle bande e dei cori che hanno presentato i programmi di cui all’articolo 2, comma 3.
2. L’articolazione regionale di ANBIMA e l’ACT presentano, entro il 31 dicembre 2023, al Consiglio regionale e alla commissione consiliare competente, una relazione sull’impiego del contributo stesso.
3. La relazione contiene:
a) l’elenco dei soggetti beneficiari;
b) la misura del contributo erogato;
c) la documentazione relativa all’attività espletata entro il 2022 dal singolo soggetto beneficiario sulla base del programma presentato;
d) la rendicontazione delle spese sostenute.
Art. 4
Revoca
1. In caso di inottemperanza all’obbligo previsto all’articolo 3, comma 2, è disposta la revoca del contributo e la restituzione della somma, maggiorata degli interessi legali a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di restituzione.
2. La revoca comporta la mancata assegnazione ed erogazione di futuri contributi da parte del Consiglio regionale.
Art. 5
Norma finanziaria
1. Per la copertura degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si fa fronte, con le risorse del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2022-2023-2024, sino all’importo massimo di euro 150.000,00 imputabili alla sola annualità 2022, con gli stanziamenti della Missione 20 “Fondi ed accantonamenti”, Programma 3 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”.
Art. 6
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.